Assicurazioni

Partenariato pubblico privato, le proposte per fare rete nel terzo settore

Il recente ICARE Forum 2024, tenutosi recentemente a Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo è stata l’occasione per affrontare, da diverse prospettive, il tema dei rapporti tra il mercato privato e il mondo del welfare.

In tale contesto, è risultato di particolare interesse indagare come due istituti, quali il partenariato pubblico privato e la co-progettazione, apparentemente destinati a finalità diverse, anche se non contrapposte, possano essere utilizzati in una prospettiva di complementarietà, con l’obiettivo finale di attrarre gli investimenti privati in una realtà tipicamente riservata alle amministrazioni pubbliche e agli Enti del Terzo Settore e, pertanto, a realtà caratterizzate da azioni non finalizzate al lucro.

Costituisce, ormai, fatto notorio che il partenariato pubblico privato annovera specifiche peculiarità che lo distinguono dalla tipica forma di affidamento dei servizi nell’appalto.

In particolare, il partenariato pubblico privato si caratterizza per l’allocazione dei rischi, e segnatamente del rischio operativo, a carico del privato, per la flessibilità contrattuale, che consente una sostanziale semplificazione degli adeguamenti eventualmente necessari nel lungo periodo, nonché per il fatto di corrispondere all’esigenza, lato amministrazione, di valutare preventivamente la convenienza del rapporto con il privato, rispetto alle forme tipiche di affidamento.

A quanto sopra si aggiunga che il Legislatore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha operato una profonda revisione della materia, nell’ottica di razionalizzare, riorganizzare e, soprattutto, semplificare le regole relative al PPP, rendendolo, così, più attrattivo per il mercato, attraverso una importante semplificazione burocratica e dei processi.

Sotto altro profilo, la co-progettazione, disciplinata dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, costituisce applicazione concreta del principio costituzionale di sussidiarietà. Senza la pretesa di commentare la richiamata sentenza della Consulta, appare utile in questa sede ricordare che la stessa sancisce per la prima volta non solo la legittimità dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, ma, soprattutto, il legame diretto tra tale disposizione e il principio costituzionale di sussidiarietà, tanto che – afferma la Corte – tale legame identifica “un ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”.

Il lettore, a fronte di quanto sopra, potrebbe trovarsi disorientato nel cercare di individuare una qualche relazione tra la disciplina del PPP – evidentemente ispirata da logiche di mercato – e la disciplina della co-progettazione, espressamente non riconducibile né allo Stato, né al mercato.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, proprio questa apparente dicotomia dovrebbe essere elaborata in una prospettiva di sintesi tra collaborazione (co-progettazione, rapporto tra amministrazione ed Enti del Terzo Settore) e competizione (PPP, rapporto tra amministrazione e mercato).

Invero, sono molti i punti di contatto tra i due istituti: entrambi, infatti, promuovono la collaborazione tra settore pubblico e privato/non profit per la realizzazione di servizi di interesse pubblico, mirano a introdurre approcci innovativi nella progettazione e gestione dei servizi (e quindi anche dei servizi di welfare), cercano di ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, integrando competenze e risorse del settore privato (e/o non profit).

Ecco, pertanto, che in tale prospettiva, i sistemi di welfare locali potrebbero beneficiare delle peculiarità del PPP, consentendo, ad esempio, l’accesso a risorse private, altrimenti estranee alle tipiche modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi e, soprattutto, una più equa distribuzione dei rischi tra il pubblico e il privato, con conseguente necessaria focalizzazione sui risultati.

Guardando al futuro, la co-progettazione potrebbe costituire una fase preliminare al PPP nel settore del welfare, attribuendo agli Enti del Terzo Settore e alle amministrazioni un ruolo determinante nella definizione delle caratteristiche di un servizio di assistenza innovativo ed economicamente sostenibile, da realizzarsi poi attraverso una forma di PPP.