ROMA (WSI) – Come era prevedibile non è passata inosservata la decisione di diversi istituti di credito di chiedere un “contributo di solidarietà” per salvare le quattro banche regionali che non hanno fatto crac grazie al ricorso al regime del bail-in, il piano di aiuti che prevede l’esborso di obbligazionisti subordinati, azionisti e correntisti con più di 100mila euro di deposito.
Il contributo di solidarietà, più che una tassa, come osserva l’amministratore delegato di Telecontrolli, Francesco Verolino, è nei fatti un prelievo una tantum che ha lo scopo di gestire il default delle banche italiane. “Default che, ad oggi, ha visto come unici danneggiati i risparmiatori”.
Il contributo per il salvataggio delle banche che molti istituti faranno pagare ai loro correntisti prevede nel dettaglio un prelievo forzoso di 25 euro per aiutare Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e CariFerrara.
Perché – si chiede Verolino – Bankitalia, visti l’ingiustizia e lo scalpore che ha fatto la notizia, non interviene? Potrebbe farlo “sanzionando l’applicazione delle modifiche unilaterali (sarebbe un utile strumento per prevenire l’usura bancaria)” e imponendo una chiara informativa sul regime del bail-in.
In fondo, una delle principali fattispecie di illeciti bancari, presenti sostanzialmente in tutti i rapporti, è proprio quella delle modifiche unilaterali. Qualsiasi rapporto giuridico deve nascere da un accordo che, nel caso degli istituti deve essere scritto. L’accordo deve contenere le condizioni. Tutto è regolamentato dall’art 117 del TUB che cita:
“1. . I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. (…) Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Le condizioni devono essere accettate ed avere quindi forma scritta. Gli istituti di credito, al contrario, comunicano le modifiche unilaterali non offrendo al cliente la possibilità di accettarle o meno.
Al di là della tassa per il salvataggio delle banche, che secondo il manager già di per sè “ha del ridicolo”, tutte le condizioni non pattuite, in termini di commissioni e di interessi, “se non pattuite devono essere restituite. Ovviamente la revisione di questi abusi non è cosa agevole ma può effettivamente essere effettuata richiedendo copia del contratto originario all’istituto di credito, con l’evidenza delle condizioni applicate”.
Se nelle condizioni previste nel contratto è riportato la possibilità di applicazione di un modifica una tantum allora è legittima l’applicazione, in alternativa l’istituto non può effettuare un arbitrario prelievo.
“Per puro ragionamento estensivo anche il bail-in, ovvero l’ipotesi che in caso di default le perdite possano ricadere sui correntisti nelle eccedenze di 100.000 euro coperte dal fondo di garanzia è da individuarsi come modifica di condizioni iniziali, anche se rispondenti ad una normativa nazionale. La responsabilità dell’istituto, in questo caso deve essere quella di comunicare al correntista la modifica del profilo di rischio”, osserva il manager.
Oggi, dice Verolino, “molti risparmiatori potrebbero essere convinti che i propri soldi siano in una cassaforte inattaccabile e, invece, non è così, potrebbe non avere l’idoneo profilo informativo e non avere propensione al rischio o, ad esempio desiderare una maggiore remunerazione dei capitali sui conti correnti”.