Il 730 è il modello di dichiarazione dei redditi per eccellenza. Scaduto il termine per la presentazione, ci si può accorgere in un secondo momento di aver commesso degli errori. Niente panico: si può rimediare. Vediamo nel dettaglio come.
Mancata presentazione 730: come rimediare
Il modello 730/2022 doveva essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.
Se decorre il termine indicato e non si presenta il modello, si può comunque presentare la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi 2022 Persone fisiche entro il 30 novembre 2022.
Se poi, dopo aver presentato il modello Redditi, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve necessariamente pagare sanzioni e interessi in base alla tempistica seguente:
- entro il 30 novembre 2022: se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta con ravvedimento operoso;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa): se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Modello 730 integrativo: come funziona
Qualora invece ci si accorge che, una volta presentato il modello 730/2022 , vi sono stati omissioni comportanti un maggior credito o un minor debito o un’invarianza d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, il modello 730 integrativo. E’ nel modello 730/2022 che deve essere indicato uno specifico codice nella casella “730 integrativo” in base al motivo dell’integrazione:
- codice 1: se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria;
- codice 2: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati;
- codice 3: se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.
Il CAF o il professionista abilitato hanno precisi obblighi. In primis devono rilasciare al contribuente il modello 730-2, recante la dicitura nell’apposita casella “modello 730 integrativo”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione. Inoltre devono elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, modello 730-3, sul quale verrà apposta la barratura nell’apposita casella “integrativo”; tale prospetto di liquidazione sarà consegnato all’assistito entro il 10 novembre con una copia della dichiarazione integrativa.
L’Agenzia delle Entrate infine ricorda che occorre prestare attenzione al fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o le trattenute.