(Teleborsa) – Le spese di intermediazione per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale sono ammesse in detrazione, anche se pagate prima del “compromesso” e del rogito, purché sostenute in occasione dell’acquisto. Detrazione ok anche per le prestazioni sanitarie rese, ad esempio, dal podologo, dal fisioterapista e dal logopedista, a patto che siano state prescritte da un medico. Con la circolare 39/E, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti su deduzioni e detrazioni Irpef, rispondendo ai dubbi sollevati nelle scorse settimane dai Centri di assistenza fiscale (Caf). “Bonus intermediazione”, istruzioni per l’uso – Possono essere detratti nella dichiarazione dei redditi i costi per intermediazione immobiliare sostenuti, prima della stipula sia del preliminare sia del rogito, per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Ciò a patto che le spese siano sostenute in occasione dell’acquisto dell’abitazione. Il beneficio, invece, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso. Contributi per il riconoscimento della laurea all’estero, non passa lo sconto – Niente detrazione del 19% per i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito fuori dal Belpaese. Non possono, infatti essere assimilati alle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, che sono ammesse al beneficio anche se il corso è tenuto presso università straniere. Fisioterapia con l’aiuto del Fisco se prescritta da un medico – Rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili quelle rese dalle figure professionali individuate dal Dm 29 marzo 2001 (art. 3), e quindi, tra gli altri, dal podologo, dal fisioterapista, dal logopedista, dall’ortottista e dall’educatore professionale. Il bonus – pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro – però, scatta solo a condizione che la prestazione sia stata prescritta da un medico. Bonus 55% ad alta fedeltà – Condizioni precise per accedere al bonus per la riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento. In particolare, in caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo se la ricostruzione è fedele. Quindi, la detrazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, perché l’intervento è considerato “nuova costruzione”. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, invece, si può usufruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente. In questo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio.