(Teleborsa) – Alla Commissione è stato posto un quesito in merito alla corretta rappresentazione contabile nel bilancio consolidato di un gruppo bancario quotato di un’operazione di cessione, ad un neocostituito consorzio, di immobili la cui disponibilità da parte delle filiali è stata mantenuta mediante la stipula di contratti di locazione con l’entità acquirente. L’acquisto degli immobili, si legge nella newsletter della Consob, è stato finanziato mediante la cartolarizzazione di un mutuo ipotecario concesso dal gruppo cedente alla società detentrice degli immobili e successivamente conferito, congiuntamente agli immobili, nel consorzio. Il consorzio ha emesso azioni di classe A con diritto di voto (in parte detenute dal gruppo cedente), azioni di classe B senza diritto di voto ad esito del conferimento, ed è previsto che emetterà strumenti finanziari partecipativi che godranno del risultato derivante dalla futura alienazione degli immobili da parte del consorzio. Il quesito, in particolare, verteva sulla possibilità di rilevare nel bilancio consolidato la plusvalenza derivante dalla cessione del patrimonio immobiliare procedendo al deconsolidamento del ramo conferito. La Commissione ha osservato in via preliminare che le varie fasi dell’operazione sono tra loro strettamente correlate e pertanto la sostanza economica dell’operazione deve essere considerata dagli amministratori nel suo complesso nel momento del perfezionamento di tutte le diverse fasi, come previsto dal paragrafo 3 del SIC (Standing Interpretation Committee dello Iasb) n. 27. Ai fini dell’inquadramento contabile dell’operazione la Commissione ha sottolineato l’importanza della verifica da parte degli amministratori dei seguenti aspetti: I. che i contratti di locazione stipulati diano luogo ad un leasing operativo e non ad un leasing finanziario; II. che non siano ravvisabili ipotesi di controllo da parte del gruppo bancario sul consorzio acquirente gli immobili alla luce delle indicazioni fornite dal SIC 12 “Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)”; III. con riferimento alla realizzazione della cartolarizzazione, che siano soddisfatti i requisiti per la derecognition, ai sensi dello IAS 39, delle attività oggetto di cartolarizzazione. (segue)