Società

Antiriciclaggio e cultura del controllo: la tesi e l’antitesi

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*Ranieri Razzante, oltre ad essere docente di Legislazione Antiriciclaggio all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è presidente di AIRA, l’Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio. AIRA è un’associazione indipendente, non politica e senza fini di lucro. Il suo compito è quello di diffondere la cultura della lotta al riciclaggio di denaro sporco. Maggiori informazioni su: www.airant.it. Il contenuto di questo scritto esprime il pensiero dell’ autore e non necessariamente rappresenta la linea editoriale di Wall Street Italia, che rimane autonoma e indipendente.

(WSI) – Mai una normativa fu tanto poco amata. Il senso di fastidio dei soggetti che debbono applicarla è crescente, nonostante – dal 1991, anno della sua nascita – oramai si dovrebbe essere entrati nell’ordine di idee che una qualche utilità ce l’ha, come quasi tutte le leggi. Oggi si chiama sinteticamente “legge 231/2007”, anche se (per la precisione) trattasi del decreto legislativo 231 del novembre 2007. Legge antiriciclaggio, ma che non serve a “contrastare” il riciclaggio (quantomeno come “crimine”).

E’ strano, ma è così. E’ una normativa per “prevenire” – il nomen è “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” – essendo la repressione del reato affidata (come peraltro tutti gli altri, nel nostro paese!) al codice penale ed alle leggi speciali. Le regole che essa detta per gli intermediari finanziari e una platea di altri soggetti “non finanziari” (liberi professionisti, grossisti di oro e pietre preziose, case d’asta e da gioco, ecc.) sono orientate tutte alla prevenzione del “rischio” che le loro attività vengano inquinate dal fenomeno del lavaggio del denaro sporco.

Le loro attività e, per reazione a catena, il sistema. E’ la logica delle direttive e leggi in materia di finanza (vedasi Mifid, Compliance, Basilea, ecc.): la prevenzione di un rischio ne contiene la “sistemicità”, ma tutto passa per la gestione “sana e prudente” – per usare i termini delle nostre Autorità di vigilanza e dei testi unici “sacri” (Tub e Tuf) – di ogni realtà imprenditoriale bancaria e finanziaria.

Questo leit motiv si respira nella normativa contro il riciclaggio. L’art. 3 del d.lgs. 231/2007 fornisce a tutti, con elementare linguaggio precettivo, il perimetro dell’operatività delle sue regole. La garanzia, da parte dei soggetti obbligati, di “idonei e appropriati sistemi e procedure”, per effettuare l’adeguata verifica (la vera novità procedurale delle ultime norme), la segnalazione di operazioni sospette, i controlli e la compliance, la registrazione dei dati.

La “self regulation” è concessa, ma l’onere della prova è invertito, come si conviene a quei precetti non indeterminati, ma “programmatici”, che sono ossequiosi del principio della libertà di iniziativa e di stabilimento, nonché di autorganizzazione, ma nell’ambito delle leggi, superiori, del mercato. Per diffondere questa cultura del controllo, della quale l’antiriciclaggio è parte, da sempre funziona (rectius: è vigente) un regime di regole fondato sì su precetti e sanzioni, ma soprattutto di moral suasion.

Il “buon senso” nel mondo della finanza.
Gli interventi del governatore della Banca d’Italia, del direttore dell’Uif, dei membri del Direttorio, del Parlamento, della Commissione antimafia, a diverso titolo, richiamano all’osservanza delle regole contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, come regole prudenziali ma anche, sia consentito, di “buon senso”. “Una buona banca si vede anche per come governa il rischio di riciclaggio”, sentenziò opportunamente il professor Draghi qualche tempo fa in una sede pubblica.

Ma siamo in un mondo strano. Quello della finanza è ormai stravolto dal free riding, dagli azzardi morali, dai conflitti d’interessi, dal “controllo budgetario” dell’operato dei dipendenti, in barba alle regole sull’efficienza delle strutture e della tutela dei consumatori. I quali ultimi, spesso, ci mettono del loro per dimostrare quella paurosa ignoranza e inavvedutezza che li porta a scelte di investimento sbagliate per definizione, e non per – opportunisticamente lo si fa spesso – l’incapacità o il dolo dell’intermediario finanziario.

Ma sul riciclaggio la situazione sta divenendo parossistica.
Un quotidiano locale dà notizia, il 31/01/2011, di un convegno sul tema svoltosi presso una banca del Nord Italia, e organizzato da un sindacato bancario rappresentativo. Il rappresentante sindacale aziendale sentenzia: “Il cassiere, ultimo anello della catena bancaria, si trova il dovere di segnalare l’operazione sospetta, pur senza averne il potere: si dovrebbe improvvisare investigatore, ruolo che, vista anche la scarsa retribuzione, non gli compete”. In questa frase almeno tre “orrori” in punta di diritto, senza parlare dell’aspetto morale – che come presidente dell’unica associazione dei responsabili antiriciclaggio italiani comunque non mi astengo dal censurare – della vicenda.

Primo: il cassiere ha il dovere di segnalare ai sensi di una legge dello Stato, la 231/2007 (art. 41), quando ne ha contezza, direttamente non all’Autorità, ma al suo superiore (in genere, direttore di filiale). Molti dipendenti bancari sono, oggi, al centro di coinvolgimenti consapevoli in fatti di riciclaggio, e ciò non avveniva così di frequente prima. Forse perché – al di là del dolo, che si esclude fino a prova contraria – sono “vittime” di questa disinformazione.

Secondo: chiunque segnali un’operazione sospetta non effettua comunicazioni rilevanti penalmente, né può – chiedo scusa per l’ovvietà – usurpare pubbliche funzioni (nel caso adombrato nell’infelice frase riportata, alla Polizia giudiziaria e valutaria, o alla Dia, competenti ratione materiae). La legge antiriciclaggio prevede esplicita “liberatoria” da ogni coinvolgimento, in tali casi. La segnalazione è meno invasiva e molto più facile di una di quelle fatte alle Centrali dei rischi per i “cattivi pagatori”, ma di questo nessuno si preoccupa (c’è gente che ci finisce in usura perché la banca improvvidamente talvolta segnala a Crif una bolletta non pagata o in ritardo, e quindi poi nessuno fa più credito al segnalato!).

Terzo: gli oneri che derivano a ciascuno di noi dall’adempimento di doveri di legge, connessi al lavoro che svolgiamo, non possono essere ricompensati dal datore di lavoro o, men che meno in questo caso, dallo Stato. Il bancario è pagato per aprire conti correnti o erogare prestiti rispettandone le norme interne e di legge, così come, tra le varie cose, per rispettare le norme sul segreto bancario e sull’antiriciclaggio. L’indennità di cassa mi pare abbia presupposti diversi. L’avvocato non può essere ripagato dallo Stato se studia bene una causa e poi comunque la perde.

Né slogan né propaganda
Ma nel convegno in questione si pronunciano altre parole in libertà, come le generiche accuse di “collusione delle amministrazioni bancarie” le quali, pur di guadagnare, “sfruttano il dipendente e i soldi di dubbia provenienza”. Ce ne sarebbe per un volume, e io mi permetto di rimandare ai miei sulla materia, così come al sito dell’Aira per più corrette informazioni, dato che da noi si studia e non si fa attività politica sull’antiriciclaggio.

Una cosa seria, che non può – al contrario di quanto l’articolo del quotidiano afferma pericolosamente – affidarsi al sindacato o alla stampa, come si dice – invitando i dipendenti presuntivamente vessati a parlare per tutelare se stessi – a proposito dell’operatore che faccia una segnalazione e la banca non dia alla stessa seguito.
Alla lotta al riciclaggio non servono slogan né propaganda.

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