ROMA (WSI) – Entrano in vigore oggi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tutte le novità del decreto del fare che riguardano l’edilizia. Per i proprietari di immobili i principali vantaggi sono legati alla semplificazione per le autorizzazioni amministrative necessarie per gli interventi di demolizione di immobili e ricostruzione con sagoma diversa. Una semplificazione che comporta anche un vantaggio in termini economici perché da ora in poi anche se si cambia l’aspetto della costruzione, purché non cambi la sua volumetria, quindi non ci siano ampliamenti, si ha diritto alla detrazione del 50% per la ristrutturazione.
La ricostruzione con sagoma diversa – La demolizione e la ricostruzione con una nuova sagoma è un tipo di intervento che viene adottato principalmente quando si tratta di effettuare ristrutturazioni di vasta portata su i immobili unifamiliari, quindi villette datate o immobili una volta di tipo rurale, comunque in genere in periferia e sempre al di fuori delle zone centrali. L’obbiettivo di questi interventi è quello di rendere le costruzioni più funzionali, anche tenendo conto degli interventi utili ai fini del risparmio energetico.
In molti casi, infatti, cambiare sagoma può facilitare la realizzazione di una nuova costruzione più adeguata non solo a nuove esigenze familiari ma anche per quel che riguarda il consumo di energia e le modalità di riscaldamento, anche tendendo conto dell’evoluzione delle tecniche architettoniche e di costruzione.
Ad esempio un immobile costruito su più piani può essere ricostruito con un numero di piani diversi e al posto del tetto un lastrico con pannelli solari. O, viceversa, le verande in precedenza presenti possono essere abolite a vantaggio di un nuovo piano, e così via. L’importante è il rispetto dei volumi, ossia la cubatura complessiva che in ogni caso non può essere aumentata.
Nuova sagoma con semplice Scia
Per chi punta a opere di ammodernamento di questo tipo, la prima novità riguarda la semplificazione delle autorizzazioni alla costruzione. Grazie al decreto non è più necessario il permesso di costruzione o la concessione edilizia, ma è sufficiente la semplice Scia, ossia la segnalazione certificata di inizio attività. La Scia consente l’avvio dei lavori dalla data stessa della sua presentazione. Questo comporta un risparmio sui tempi ma anche sui costi della procedura, in quanto sono ridotti gli oneri dovuti al comune. A questa semplificazione si lega direttamente il vantaggio fiscale dovuto alla possibilità di approfittare anche in questo caso della detrazione per ristrutturazione.
Restano le autorizzazioni per i centri storici
La semplificazione in materia di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, però, non opera all’interno dei centri storici dei diversi comuni, a meno che non sia il comune stesso a consentirlo. In base al decreto spetta infatti ai singoli enti locali individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
La detrazione per ristrutturazione
La detrazione per ristrutturazione sugli immobili privati, fino al 31 dicembre fissata al 50%, è riconosciuta, oltre che per gli interventi di manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici), per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e nuovi impianti), e anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a trasformare l’immobile tramite demolizione e successiva ricostruzione.
Prima del Decreto del fare, però, la detrazione caso era esclusa in caso di ricostruzione con sagoma diversa dalla precedente. Una limitazione che ora non esiste più, in quanto è stato abolito l’obbligo di mantenere la stessa sagoma, anche se è rimasto immutato il divieto ad aumentare la volumetria, grazie ad un intervento ad hoc nella lettera d) del comma 1 dell’art.3 del Testo unico in materia edilizia, il 380/2001.
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