Economia

Il potere Ue: sospendere i diritti dei paesi membri

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BRUXELLES (WSI) – Leggendo attentamente l’intervento di Josè Manuel Barroso sullo Stato dell’Unione a saltare all’occhio non sono le parti relative all’economia, bensì ai trattati fondamentali. Il riferimento alla sospensione momentanea dei diritti dei paesi membri in casi di violazione di valori comuni non negoziabili è la vera novità del discorso di Strasburgo.

Barroso ha sottolineato che non si tratterebbe di perdita di sovranità, bensì di dare alla Commissione Europea più poteri per difendere i diritti fondamentali e penalizzare gli stati membri colti in fallo.

“Nell’ultimo discorso sullo Stato dell’Unione proferito lo scorso anno, in un momento di sfide che la legislazione ha affrontato nei nostri stati membri, ho parlato della necessità di costruire un ponte tra la persuasione politica e le procedure specifiche di violazione da un lato, e quella che definisco l’opzione nucleare dell’Articolo 7 del Trattato (dell’Unione europea), ovvero la sospensione dei diritti degli stati membri“. E’ quanto ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso” nel suo discorso sullo stato dell’Unione.

Barroso è tornato a parlare della questione spinosa che riguarda il potere conferito all’Unione europea di sospendere in determinati casi e in via momentanea i diritti degli stati membri.

“L’esperienza ha confermato l’utilità del ruolo della Commissione come arbitro indipendente e obiettivo”, ha continuato. “Dovremmo consolidare questa esperienza attraverso un quadro più generale, che dovrebbe basarsi sul principio dell’eguaglianza tra gli stati membri, e che dovrebbe essere attivato solo quando esiste un grave rischio sistemico che minaccia la legge, scatenato da fattori predefiniti”.

La Commissione, ha aggiunto Barroso, si “farà avanti con un comunicato sulla questione. Ritengo che questo dibattito sia la chiave per la nostra idea di Europa. Ciò non significa che la sovranità nazionale o la democrazia saranno limitate. Ma abbiamo bisogno di un meccanismo europeo robusto che influenzi l’equazione quando sono in gioco i principi comuni di base. Esistono alcuni “valori non negoziabili che l’Unione europea e i suoi stati membri devono e dovranno difendere sempre”.

ARTICOLO 7 (SOSPENSIONE DI ALCUNI DIRITTI CHE RISULTANO DALL’APPARTENZA ALL’UNIONE)

1 – Su proposta ragionevole presentata da un terzo dei paesi membri, dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea, il Consiglio, con l’approvazione di una maggioranza pari a 4/5 dei suoi membri e dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo, potrebbe stabilire che esiste un chiaro rischio di grave violazione da parte di uno stato membro dei valori che si riferiscono all’articolo 2 (quello in cui sono riportati i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della legge e del rispetto per i diritti dell’uomo). Prima di stabilire (la violazione), il fornendo raccomandazioni. Il Consiglio verificherà regolarmente le basi su cui una tale valutazione sia stata effettuata.

2 – Il Consiglio europeo, agendo su base unanime sulla proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea, e dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento europeo, potrebbe dichiarare l’esistenza di una grave e persistente violazione da parte di uno stato membro dei valori a cui si riferisce l’articolo 2, dopo aver invitato lo stato membro a presentare le sue osservazioni.

3 – Nel caso in cui la deliberazione secondo il paragrafo 2 sia avvenuta, il Consiglio, agendo secondo una maggioranza qualificata, potrebbe decidere di sospendere alcuni diritti derivanti dall’applicazione dei trattati, allo stato membro in questione, includendo i diritti di voto del funzionario che rappresenta il governo dello stato membro all’interno del Consiglio. Nel fare ciò, il Consiglio prenderà in considerazione le possibili conseguenze di una sospensione dei diritti e degli obblighi di persone fisiche e giuridiche. Gli obblighi che lo stato membro in questione deve osservare secondo il trattato continueranno a essere vincolanti.

4 – Il Consiglio, agendo secondo una maggioranza qualificata, potrebbe decidere successivamente di modificare o revocare le misure intraprese secondo il paragrafo 3, in risposta ai cambiamenti della situazione che ha portato all’imposizione (della sospensione dei diritti umani).

5 – Le intese di voto che si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio per gli scopi di questo articolo sono contenuti nell’articolo 354 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

ARTICLE 7 [7] [‘Suspension of certain rights resulting from Union membership’, Article I-59 (ex Article 49 TEU)] .

1 – On a reasoned proposal by one third of the Member States, by the European Parliament or by the European Commission, the Council, acting by a majority of four-fifths of its members after obtaining the consent of the EuropeanParliament, may determine that there is a clear risk of a serious breach by a Member State of the values referred to in Article 2. Before making such a determination, the Council shall hear the Member State in question and may address recommendations to it, acting in accordance with the same procedure. The Council shall regularly verify that the grounds on which such a determination was made continue to apply.

2 – The European Council, acting by unanimity on a proposal by one-third of the Member States or by the European Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, may determine the existence of a serious and persistent breach by a Member State of the values referred to in Article 2, after inviting the Member State in question to submit its observations.

3 – Where a determination under paragraph 2 has been made, the Council, acting by a qualified majority, may decide to suspend certain of the rights deriving from the application of the Treaties to the Member State in question, including the voting rights of the representative of the government of that Member State in the Council. In doing so, the Council shall take into account the possible consequences of such a suspension on the rights and obligations of natural and legal persons. The obligations of the Member State in question under the Treaties shall in any case continue to be binding on that State.

4 – The Council, acting by a qualified majority, may decide subsequently to vary or revoke measures taken under paragraph 3 in response to changes in the situation which led to their being imposed.

5 – The voting arrangements applying to the European Parliament, the European Council and the Council for the purposes of this Article are laid down in Article 354 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

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