ROMA (WSI) – I contribuenti che hanno depositato capitali all’estero illecitamente potranno aderire al nuovo regime della “collaborazione volontaria” fino al 30 settembre 2016.
È quanto prevede la bozza dell’emendamento alla legge di Stabilità che il governo si avvia a depositare nelle prossime ore.
La voluntary disclosure italiana, anticipata questa mattina dal Sole 24 ore, ricalca lo schema che hanno adottato gli Stati Uniti nel 2008 e prevede sconti sulle sanzioni, oltre che un regime di favore sul piano penale.
Il governo fissa però un limite preciso: “La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione […] abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
Il contribuente dovrà “versare in un’unica soluzione le somme dovute” entro i termini dell’accertamento (60 giorni) o entro venti giorni dalla presentazione dell’atto di accertamento con adesione, altrimenti cadranno tutti i benefici della voluntary disclosure. Chi attesta il falso rischia una pena fino a un anno di carcere.
L’evasore dovrà fornire all’amministrazione fiscale tutti i documenti e le informazioni necessari “per la ricostruzione dei redditi” e “per tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione”.
Chi aderisce non rischierà di vedersi contestare i reati penali di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele. Nel caso, invece, del più grave reato di dichiarazione fraudolenta con false fatturazioni o altri artifici contabili, la pena è diminuita “fino alla metà”, cioè da un minimo di 9 mesi a un massimo di 3 anni (oggi va da 18 mesi a 6 anni).
Centrale il capitolo che disciplina le sanzioni per la violazione dell’obbligo di dichiarazione, il quadro Rw. L’emendamento riduce alla “metà del minimo edittale”, ossia all’1,5% dell’importo non dichiarato, la sanzione per chi ha trasferito capitali in Stati “che consentono un effettivo scambio di informazioni”.
Nei casi diversi, i paradisi fiscali come il Lussemburgo o i cantoni svizzeri, la sanzione è “determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto”, quindi il 4,5%. Le maggiori entrate dell’operazione ‘rientro dei capitali’ confluiranno in un fondo per ridurre la pressione fiscale “su famiglie e imprese”.
Previste novità anche in materia di riciclaggio: l’emendamento estende la punibilità anche all’autore del reato da cui proviene il denaro. “Attualmente è punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non abbia commesso, o non abbia concorso a commettere, anche il reato presupposto”, recita la relazione illustrativa.
(Reuters)