ROMA (WSI) – La situazione di illiquidità dovuta a circostanze eccezionali non prevedibili e non colpose cancella il reato di omesso versamento dell’Iva.
La forte riduzione delle linee di credito a causa dell’errata segnalazione di un istituto bancario, da un lato, e l’allungamento dei termini di pagamento dei clienti a causa della crisi economica, dall’altro, escludono la sussistenza del dolo occorrente per la punibilità del reato, non essendo la condotta materiale dell’agente determinata da scelta libera e consapevole.
È quanto emerge dalla sentenza n. 1809/2014 del tribunale di Milano del 17 aprile 2014, che ha assolto il legale rappresentate di una società perché il fatto non costituisce reato.
«Sono lieto che la pronunzia del tribunale ambrosiano, attesa la grave crisi economica ancora in atto, ha ritenuto non colpevole l’imprenditore che, in presenza di eventi eccezionali e non causati dallo stesso, prediliga la tutela dei dipendenti rispetto alle pur legittime ragioni del fisco», commenta l’avvocato difensore Paolo Grasso.
All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000, per non avere versato l’Iva di 320.458 euro, dovuta per l’anno 2008. Questa disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, se l’importo supera 50 mila euro nel periodo d’imposta.
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