NEW YORK (WSI)- Pc, telefonini e tablet aziendali potranno essere messi sotto controllo, a patto però che i lavoratori siano informati. Lo prevede l’articolo 23 del decreto legislativo in attuazione del Jobs act approvato dal Consiglio dei ministri, secondo il quale da ora in poi i dipendenti delle aziende potranno essere controllati a distanza ma secondo modalità che, comunque, non potranno andare in contrasto con quanto previsto dal Codice della privacy.
Secondo le nuove disposizioni, dunque, qualora il lavoratore non dovesse essere adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo i dati raccolti non saranno utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari.
Nei documenti in possesso di Askanews, si legge: “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.
“Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
L’accordo e l’autorizzazione “di cui al secondo comma non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite. Le informazioni raccolte ai sensi del terzo comma sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. (mt)