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Riforma art. 18 vale anche per la Pubblica Amministrazione

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ROMA (WSI) – Anche i dipendenti del settore pubblico possono essere licenziati senza giusta causa se sussistono motivi economici. L’articolo 18, così come è stato riformato dalla legge Fornero del 2012, si applica infatti anche ai funzionari statali, per i quali il reintegro del disoccupato non è quindi automatico.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 26 novembre.

È da tre anni che si discute sul tema dell’estensione o meno al lavoro pubblico della riforma dell’articolo 18. I giudici della Cassazione hanno finalmente chiarito la vicenda, specificando che:

“È innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cosiddetta Fornero di cui parla l’impugnata sentenza”.

La sentenza chiude quindi la porta alle teorie secondo le quali, invece, la riforma dell’articolo 18 non interesserebbe il lavoro pubblico. Dal momento che la riforma del controverso articolo “proteggi lavoratori” introdotta dal governo tecnico di Mario Monti deve considerarsi esteso al lavoro pubblico, la conclusione “assorbe la questione di legittimità costituzionale“.

L’articolo 18 si occupa dei licenziamenti che avvengono senza giusta causa per certe categorie di lavoratori e lavoratrici: ha subìto una sostanziale modifica tre anni fa con la riforma dell’allora ministro del Lavoro Elsa Fornero.

Se da un lato per i licenziamenti discriminatori è stato esteso anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, con la riforma del 2012 nel caso di licenziamento per motivi economici, il reintegro può essere stabilito solo nel caso in cui il fatto su cui è stato basata la decisione è insussistente in modo manifesto: bisogna pertanto provare che il datore di lavoro mente. In questo caso è anche previsto un risarcimento di massimo 12 mensilità.