Economia

Conto in rosso? Ecco quando la banca non può pretendere interessi

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NEW YORK (WSI) – Non possono essere pretesi dalla banca interessi non pattuiti dai correntisti dopo che i loro conti sono stati chiusi per volontà dello stesso istituto di credito.

E’ quanto si legge nel sito dello Studio Cataldi, nel quale si ricorda che “Nonostante il massimo scoperto sia stato superato, in quanto il conto è stato gestito da un terzo delegato da parte attrice, la banca sarà tenuta a ricalcolare il suo credito, salvi gli interessi legali maturati fino alla pronuncia della sentenza”.

L’occasione per fare luce sulla questione e’ arrivata dalla sentenza 1/2016 del Tribunale di Taranto, che ha parzialmente accolto l’opposizione di un correntista che aveva ricevuto il decreto ingiuntivo in cui la banca gli imponeva il pagamento di una somma a saldo maturata sul conto corrente a lui intestato.

L’uomo in questione aveva delegato la gestione del conto a una terza persona che però aveva sconfinato, con la conseguente chiusura del conto imposta dalla stessa banca. Il correntista ha ritenuto illegittima la richiesta dell’istituto di credito che, al saldo notificato nel 2010, aggiungeva anche addebiti di costi, interessi, spese e competenze maturate a seguito della data di chiusura.

Secondo quanto stabilito dal giudice pugliese – spiega lo Studio Cataldi –  ciò che viene contestato dal correntista non è il saldo richiesto all’atto di chiusura del conto, ma la rimanente cifra maturata a seguito del recesso dell’istituto di credito, in quanto sarebbe in tal caso applicabile l’articolo 1283 c.c sull’anatocismo.

Nell’ammontare richiesto sono riscontrabili spese non negoziate per iscritto e, pertanto, come conferma la Ctu, devono essere sottratte dal saldo debitorio. La clausola originaria, che prevede capitalizzazioni trimestrali o con diversa periodicità, va dichiarata nulla in quanto anatocistica.

Al correntista spetta tuttavia il pagamento del saldo accertato dalla Ctu più gli interessi legali maturati fino alla sentenza, compensate le spese di giudizio per due terzi.

 

Fonte: Studio Cataldi