ROMA (WSI) – Lo scorso 16 maggio WSI ha pubblicato un articolo in cui Barclays si difendeva dall’accusa di frode, affermando di non aver commesso “nessuna violazione”.
Pronta la risposta dei mutuatari possessori di mutui fondiari in euro a tasso variabile indicizzati al franco svizzero, erogati da Barclays. WSI è stata contattata da loro in merito all’articolo.
Ecco l’email inviata a Wall Street Italia da Sheila Meneghetti, fondatrice e vice presidente di Tuconfin. Nella lettera Meneghetti precisa che i tassi di cambio che molto spesso sono stati applicati erano già aumentati in favore della banca e allega il suo stesso contratto di mutuo, in quanto lei stessa è parte lesa nella vicenda. Si interroga sulla risposta di Barclays: “Se è vero che non c’è criticità nel prodotto (come dichiarano in prima pagina e anche nel vostro articolo) perché nel 2011 lo hanno ritirato dal mercato?”.
Di seguito la lettera di Meneghetti, che WSI riprende integralmente
“Buongiorno,
Vi scrivo in nome e per conto di tutti i mutuatari lesi da Barcalys grazie al mutuo in oggetto. Vorrei poter controbattere alla risposta di Barclays in riferimento al seguente articolo, poiché non viene assolutamente messa in luce la parte a favore del consumatore. Vi allego anche l’ordinanza del tribunale di Milano poiché così da potervi dimostrare su carta che Barclays non ha “vinto” nel diritto e non su tutti i fronti… L’azione inibitoria, innanzi tutto, è stata rigettata per la mancanza di presupposti nel criterio di urgenza (ex art. 140 VIII comma del Codice del Consumo) e, ribadisco, non perché Barclays abbia totalmente ragione. Il giudice non ha ravvisato nello specifico la prova della difficoltà dei mutuatari di procedere all’estinzione anticipata del mutuo in ragione dell’eccessiva onerosità poiché in una situazione di mercato differente questo mutuo poteva essere conveniente. Ma, in riferimento alla disposizione relativa all’estinzione anticipata del mutuo e alla contestata mancanza di chiarezza, dichiara la violazione dell’art. 35 Codice del Consumo. La banca non può essere condannata in merito, poiché con l’azione inibitoria, per legge, non si può far valere questo articolo. Perciò pur essendo stata rigettata, l’ordinanza lascia agli altri giudici il compito di condannare le banca per la sua assoluta mancanza di chiarezza nei nostri confronti“.
L’associazione fa riferimento in modo particolare a quanto scritto nelle pagine 12-13 dell’ordinanza del Tribunale di Milano.
“E’, però, da sottolinearsi che la terminologia impiegata in detta disposizione poteva dare adito a dubbi interpretativi, come, peraltro, condivisibilmente già osservato in alcune decisioni dell’ABF prodotte da parte ricorrente. In particolare, il problema si pone per la dicitura “capitale restituito” contenuta nell’art. 7.5: ed, invero, posto che l’indicizzazione riguardava, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il capitale da rimborsare, l’adeguamento avrebbe dovuto riguardare certamente il capitale residuo e non già quello restituito sino alla data della richiesta di estinzione. Una simile inesattezza poteva avere come conseguenza quella di focalizzare l’attenzione del consumatore sul capitale restituito e non su quello da restituire, con le conseguenti inesattezze in punto di valutazione economica dell’operazione. Né vale considerare il meccanismo utilizzato per i conguagli semestrali in base al quale, una volta operato il conguaglio, nessuna rivalutazione delle somme rimborsate da parte del mutuatario poteva più essere disposta; ciò in quanto non è esigibile, da parte del consumatore, un ragionamento logico-giuridico volto a supportare un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali per giungere ad una corretta conclusione metodologica in ordine al calcolo e, prima ancora, per compiere una corretta e realistica valutazione delle somme ancora dovute in caso di estinzione anticipata. In sostanza, quindi, una simile inesattezza ben potrebbe essere fonte di non corrette valutazioni economiche da parte del consumatori e, per ciò stesso, contravviene a quei doveri di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, che sono maggiormente avvertite in ambito comsumeristico ed impongono all’operatore professionale un onere di diligenza particolarmente stringente ed idoneo a colmare la normale asimmetria informativa nel rapporto con il cliente. (…) Quanto, invece, alla clausola di cui all’art. 7.5 dei contratti de quibus, se ne ravvisa il contrato con l’art. 35, I comma del Codice del Consumo non in relazione al meccanismo di conversione, ma in rapporto alla terminologia impiegata come sopra precisato; il tutto, con il rilievo che l’interpretatio contra stipulatorem di cui al II comma della stessa disposizione è impedita dal III comma quanto proprio all’azione inibitoria.”
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Prosegue il vicepresidente di Tuconfin:
“Ovviamente essendo stata emessa dalla sezione specializzata in diritto bancario di Milano del Tribunale di Milano, questa dichiarazione ha una certa autorevolezza. Inoltre in questa azione inibitoria, Alttoconsumo non ne fa menzione, ma i tassi di cambio che molto spesso sono stati applicati erano già aumentati in favore della banca. Perciò solo alla firma il mutuatario si generavano debiti consistenti a causa della rivalutazione. Perciò questo mutuo non è mai stato favorevole al cliente. Il problema della rivalutazione incide inoltre su ogni singola rata del mutuo e non solo all’estinzione. Quindi la banca ha venduto un prodotto sconveniente al cliente sin dall’origine. Vi allego anche il mio contratto di mutuo (sono anche parte lesa) così da potervi rendere conto di come questo mutuo sia stato venduto. Il tasso convenzionale alla firma è stato fissato a 1,685, mentre quello reale era di 1,6542 (dati Bce). Ipotizzando un’estinzione immediata (nello stesso giorno del rogito) avrei dovuto pagare un debito di circa 3.200 euro di rivalutazione oltre al capitale richiesto a mutuo. Detto questo bisogna sempre tenere conto che la banca ha gli strumenti per tenere d’occhio l’andamento del mercato in via preventiva (dati Bloomberg) mentre un consumatore no, non è nemmeno in grado di leggere e comprendere il mutuo che tra le altre cose cita l’indicizzazione al CHF solo nel paragrafo degli interessi. (Altro errore??)
A voi le conclusioni ….
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In un’altra email Meneghetti parla delle tredici pagine di opzioni commerciali “che Barclays, naturalmente, dopo tutta la nostra protesta e denuncia ai tribunali di tutta Italia e al Governo, ha iniziato ad inviare ai mutuatari. Queste opzioni creano solo un ulteriore confusione al consumatore (che ricordiamo è già rimasto scottato da un loro prodotto finanziario…. Naturalmente vorremmo evitare di trovarci in situazioni peggiori di quelle attuali….!!!!).
Meneghetti illustra le “soluzioni” proposte da Barclays:
Caso A
Viene creato un nuovo fondo accessorio dedicato soltanto ai conguagli negativi. Così il cliente si troverà con 3 conti differenti:
- Il residuo in EURO del mutuo
- Il fondo con il saldo positivo (se ancora presente) del primo fondo
- Il fondo con il saldo negativo
“I famosi CHF non compaiono mai. Alla scadenza naturale del mutuo, ipotizzando scenari di mercato come quelli attuali , il cliente si troverà a dover pagare le rate del debito ancora presente nei confronti della banca. Le rate avranno lo stesso importo del mutuo originario per un numero indefinito di anni poiché questo dipenderà solo dal risultato finale del debito… Perciò si rimarrà nel dubbio fino alla naturale scadenza del mutuo originario. il mutuatario, oltre a questa ulteriore incertezza, non avrà alcun beneficio, poiché nel frattempo non potrà surrogare, estinguere il mutuo o vendere casa senza sentire il peso della rivalutazione, a meno che non abbia un ulteriore immobile su cui spostare questa l’ipoteca… E qui la rimando al caso C.
Caso B
Conversione del mutuo in CHF ad uno in EURO con la possibilitĂ di scegliere tra tasso fisso o variabile.
Ciò che varia rispetto al contratto di mutuo originario è che in questo caso la parte della rivalutazione verrà aggiunta al mutuo senza però calcolarvi gli interessi. In pratica ci fanno uno “sconto”….Questo almeno in apparenza… Poiché se continuiamo nella lettura dobbiamo far particolare attenzione alla pagina 10… Infatti se si legge attentamente, questo sconto sugli interessi viene a decadere se si opta per l’allungamento degli anni di mutuo per avere un maggiore respiro sulla rata mensile… Opzione che a ragion di logica sarebbe la più probabile scelta da parte dei mutuatari che già oggi non riescono a pagare la rata “normale” figuriamoci quella con la rivalutazione.
Detto questo, per il cliente si avrà comunque una maggiorazione del debito residuo…
Per la rata mensile si possono scegliere quindi due opzioni:
- lasciare invariati gli anni di mutuo e pagare una rata mensile maggiorata con lo sconto degli interessi sulla parte della rivalutazione
- allungare il mutuo e lasciare la rata invariata, ma vedersi applicati anche gli interessi sulla quota della rivalutazione.
Qui in poche parole il mutuatario congela il debito da rivalutazione alle condizioni negative di oggi e spalma l’ulteriore debito nel nuovo mutuo… Il calcolo degli interessi, come anticipato sopra, rimane un dubbio poiché dipende da una ulteriore opzione tra i casi b1/b2 o b3. Non esistono benefici poiché:
- non si potrĂ comunque surrogare (il valore del mutuo sarĂ comunque superiore al valore attuale della casa)
- non si potrà  comunque vendere (se il valore della casa è inferiore al debito bisogna ugualmente avere il capitale per coprire il debito eccedente).
- E anche qui si ri-elencano le problematiche indicate anche a pagina 4… Ovvero l’iscrizione di una nuova ipoteca e la scopertura assicurativa sugli anni e sulle somme eccedenti al mutuo originario.
- Una volta scelta questa opzione non sarà più possibile rinegoziare il mutuo.
- Ancora attenzione …anche qui è possibile agganciarsi al caso C…  Chi ha la fortuna di avere un ulteriore immobile, può spostare l’ipoteca di questo mutuo sull’altro immobile a disposizione… Perciò pur avendo venduto, il mutuatario continuerà a pagare questo mutuo “ora maggiorato della rivalutazione”.
CASO C
Trasferire l’ipoteca che garantisce il mutuo su un diverso immobile per poter vendere la casa senza estinguere il mutuo.
Ma anche qui la cosa si complica… Poiché bisogna sperare di avere un altro immobile che soddisfi le esigenze di Barclays tenendo presente che generalmente l’ipoteca su questi mutui ha importi esorbitanti rispetto al valore dell’immobile stesso – ad esempio sul mio mutuo di 170.000 euro ho un ipoteca di 510.000 (allego foto del documento di sintesi del mio mutuo).
Ma la cosa “bella” è che questa opzione è cumulabile al caso A e al caso B.
Anche in questo caso si dovrà procedere con un nuovo atto notarile per la nuova ipoteca… Ma come nei precedenti casi non si fa menzione dei costi nascosti… Il notaio rimane a carico della banca? Del cliente? Non si sa… E se il mutuatario ha già un mutuo in corso sull’altro immobile?? E se invece ne volesse acquistare uno di valore superiore ma deve chiedere un mutuo superiore??! E se ci sono, come nel mio caso, i garanti nel contratto che succede??? Troppe domande rimangono senza chiare risposte.
Particolarmente curiosa e interessante è la parte finale con i 3 punti con cui la banca dichiara apertamente:
- di rispettare le disposizioni della legge italiana, senza comunque fornire una chiara e dettagliata documentazione in merito alle singole opzioni e dei relativi costi di gestione (es. Notaio)
-  di vincolare un eventuale controversia legata a tale informativa al foro di residenza del mutuatario (così evitano in partenza le Class Action o le azioni comuni)
- di utilizzare queste proposte per una sua e sola tutela… EH SI…. Da oggi se il mutuatario opterà per la conversione (cmq già prevista a livello contrattuale) andrà in automatico a rinunciare ad ogni possibilità di causa inerente a fatti passati, presenti o futuri…
Ora, secondo Voi, noi consumatori/mutuatari possiamo accettare una cosa del genere?