Economia

Bail-in: come e a chi si applica

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Dal 1° gennaio 2016, la crisi di una banca può essere risolta attraverso il bail-in, tradotto letteralmente in italiano “salvataggio interno”, un nuovo meccanismo introdotto dalla Direttiva n. 2014/59 dell’Unione Europea per il risanamento e risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento, la cosiddetta Direttiva BRRD che impone la partecipazione degli investitori/risparmiatori – qualora possessori di determinate attività finanziarie emesse dalla banca stessa – alle perdite subite dallo stesso istituto. Vediamo come funziona e a chi si applica.

 Bail-in: come funziona

Il bail-in prevede che siano gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, a dover contribuire con i propri fondi a risolvere la crisi dell’istituto di credito. In particolare tramite il salvataggio interno, il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari che posseggono gli investitori della banca. Questi ultimi titoli finanziari potrebbero anche subire una riduzione, totale o parziale, oppure una conversione in azioni.

Bail-in: a chi si applica

Principio fondamentale della procedura di risoluzione bancaria è che chi detiene strumenti finanziari che presentano un alto profilo di rischiosità debba contribuire in misura maggiore al risanamento dell’istituto di credito. Con il bail-in infatti gli azionisti sono i primi soggetti chiamati ad intervenire al salvataggio. Solo in un secondo momento, se il loro contributo non dovesse risultare sufficiente, verranno coinvolti anche coloro che detengono categorie diverse di strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari interessati dal bail-in sono in successione i seguenti:

  • azioni e strumenti finanziari assimilati al capitale ( ad esempio azioni di risparmio e obbligazioni convertibili)
  • titoli subordinati senza garanzia
  • crediti non garantiti ( come ad esempio obbligazioni bancarie non garantite)
  • depositi superiore a 100mila euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ( per la parte che supera i 100mila euro).

Bail-in: cosa succede ai conti e depositi

In caso di bail-in i depositi, conti correnti, libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativo, fino a 100mila euro per depositante, non vengono toccati. Quando invece i depositi superano la soglia di 100mila euro possono essere coinvolti nel bail-in ma solo nel caso in cui il contributo chiesto agli strumenti più rischiosi, come azioni, obbligazioni subordinate, non si dimostri sufficiente a salvare la banca. E’ bene precisare anche che in caso di crisi bancaria, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima del 1° gennaio 2016.

Strumenti esclusi dal bail-in

Oltre ai depositi fino a 100mila euro, sono esclusi dalla procedura di salvataggio interno della banca:

  • obbligazioni bancarie garantite come ad esempio i covered bond
  • titoli depositati in un conto titoli  se non siano stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in
  • disponibilità della clientela in custodia presso la banca, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza
  • debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco, enti previdenziali.