NEW YORK (WSI) -Nel corso degli anni, il piccolo risparmiatore si e’ trovato di fronte alla possibilita’, offerta dalle banche, di acquistare prodotti finanziari sempre piu’ complessi in cui e’ spesso difficile orientarsi. Per evitare i rischi della finanza sporca, l’unico modo per tutelare sé stessi dai possibili rischi derivanti da una mancata presentazione dei reali rischi degli investimenti è l’autotutela. Per questa ragione e’ piu’ che necessaria una buona o ottima informazione riguardo alle tipologie di investimento.
Quali sono gli obblighi delle banche?
Le banche – come spiega un articolo pubblicato sul sito di Studio Cataldi – hanno un obbligo legislativo riguardo l’informazione del cliente sugli eventuali rischi. In particolare, l’obbligo informativo è imposto dall’articolo 21 del decreto legislativo numero 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Non meno importante è “una sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 dicembre 2014, nella quale si è chiarito che la predetta norma impone all’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura del cliente. Ciò sia prima della stipula del contratto d’intermediazione finanziaria che nella fase esecutiva. Tale attività consiste nell’acquisizione preventiva di tutte le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del cliente e, successivamente, nell’informazione finalizzata alla corretta esecuzione del contratto. Se gli obblighi informativi vengono violati, l’intermediario pone in essere un illecito contrattuale con conseguente condanna al risarcimento del danno da quantificarsi avendo come riferimento la somma impegnata per l’investimento rivalutata alla data della sentenza e gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo”.
Non solo. A cio’ va aggiunto che:
“La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 luglio 2015, ha poi aggiunto che la banca intermediaria non è esonerata dallo svolgere l’attività informativa impostale dalla legge neanche in caso di “reticenza” dell’investitore”.
Fonte: Studio Cataldi