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Brexit: armi nelle mani di Bruxelles per accelerare addio Regno Unito

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NEW YORK (WSI) – Se esiste un modo nelle mani di Bruxelles per accelerare l’uscita dalla Gran Bretagna dall’Unione europea, previsto all’art.50 del Trattato di Lisbona, questo si trova  nell’articolo 4, che al paragrafo 3 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di “facilitare l’Unione nell’adempimento dei suoi compiti” e di “astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”.

Lo mette in evidenza un articolo del Sole 24 Ore in cui si ricorda, citando l’articolo stesso che:

“In virtù del «principio di leale cooperazione» sancito dal Trattato, dunque, le istituzioni comunitarie possono obbligare la Gran Bretagna a non perdere tempo e a notificare la richiesta di uscire dall’Unione «il giorno dopo» la presa d’atto del parlamento britannico dell’esito del referendum del 23 giugno. Davanti alla Corte di Giustizia sono passate decine e decine di cause nei confronti degli Stati membri per violazione di questi principio a cui il Regno Unito non può sottrarsi”.

A proposito dell’articolo 50 del Trattato, ieri il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, ha specificato che, “solamente il governo britannico può notificare l’articolo 50. Legalmente non ci sono mezzi per fare pressioni”

Cio’ detto a a Bruxelles si studiano ipotesi di pressione politica. “In termini politici – hanno osservato fonti diplomatiche europee – la discrepanza tra la volontà popolare ed il comportamento del governo diventerebbe talmente visibile da essere insostenibile. E questa contraddizione verrebbe esposta brutalmente”.

Ultima spiaggia: la norma “arma atomica”

Secondo alcuni giuristi una opzione di pressione potrebbe essere l’art.7 del Trattato di Lisbona, ma le fonti indicano che i servizi giuridici delle istituzioni al momento non concordano sull’eventuale applicabilità, senza contare che difficilmente otterrebbe il via libera in Consiglio europeo.

L’art.7 prevede che su proposta “di un terzo degli stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea”, il Consiglio “a maggioranza di quattro quinti” possa attivare una procedura la cui sanzione massima è la sospensione del diritto di voto per il paese che viola i principi fondamentali della Ue indicati nell’art.2 (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani).

Nei dibattiti in Parlamento europeo degli ultimi anni, l’art.7 è stato più volte definito come “l’arma atomica” quindi mai applicato perché troppo potente.