BRUXELLES (WSI) – Le ferie non godute devono essere sempre indennizzate, anche se il rapporto di lavoro è cessato per volontà del lavoratore e anche in caso di giorni di vacanze supplementari. A stabilirlo la Corte di giustizia europea pronunciandosi in merito al ricorso presentato da un cittadino austriaco.
La sentenza è destinata a diventare un precedente importante che potrà essere poi utilizzato in casi analoghi in tutta Europa. Ma veniamo al caso. Hans Masche, dipendente pubblico austriaco, ha interrotto il suo rapporto di lavoro, per sua volontà, dal 1° luglio 2012 e dopo il pensionamento ha chiesto al suo datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite che non ha goduto. Maschek aveva sostenuto di essersi ammalato poco prima del pensionamento ma la sua domanda è stata respinta, poichè secondo il giudice di Vienna le norme attuali prevedono che il lavoratore che di sua sponte si dimetta, non ha diritto alle indennità.
Da questo diniego, Maschek ha così presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea che ha posto a fondamento della sua sentenza la direttiva 88 riguardante l’organizzazione dell’orario di lavoro. Tale normativa prevede che il lavoratore abbia diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Secondo la Corte il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione Europea.
La suddetta direttiva prevede inoltre che, quando il rapporto di lavoro cessa e quindi non si può più godere delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha diritto ad un’indennità finanziaria. Un principio di diritto che trova conferma anche in altre sentenza della Corte di Lussemburgo in cui viene stabilito che un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, ad un’indennità finanziaria quando non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia.
Fonte: La Stampa