ROMA (WSI) – Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che a fine gennaio ha bocciato in parte l’Italicum, la legge elettorale.
Nei dettagli la Consulta ha ritenuto legittimo il premio di maggioranza al 40% che non è irragionevole, “poiché volto a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”
“Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa”.
La Consulta critica piuttosto le modalità di attribuzione attraverso il ballottaggio che non vanno bene.
“Le modalità di attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio determinano una lesione (…) il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità (…) tale premio deve essere vincolato all’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”.
Legittimi nell’Italicum, a differenza che nel Porcellum, secondo la Consulta i capilista bloccati che in molti, dal Movimento Cinque stelle al partito democratico, vorrebbero eliminare.
“Le liste in questo caso sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l’unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l’elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista”.
Da ultimo restano valide le multicandidature ma non c’è più la norma che permetteva al candidato di scegliere in quale collegio eleggerlo. Per la Corte tale scelta è irragionevole in quanto viola il principio d’uguaglianza e della personalità del voto. Spetta al legislatore – dice la Consulta – sostituire tale criterio con “altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.