Una grande multinazionale del credito, rileva la estinzione di un Libretto al portatore da parte di una cliente, peraltro acceso in epoca remota dal di lei genitore, ormai defunto.
Nel chiedermi una soluzione difensiva, mi racconta la storia che, per quanto finita bene con l’archiviazione del contesto, ci si rammarica perchè non doveva neanche cominciare.
Zelanteria bocciata, mi verrebbe da dire.
Racconto i fatti di causa:
“”” LIBRETTO AL PORTATORE: Aspetto sanzionatorio e memoria difensiva
Con la morte del mio genitore, al termine delle pratiche di successione, ho rinvenuto all’interno della casa ereditata un Libretto di risparmio bancario “al portatore”, acceso da mio padre nell’anno 1990 e recante un saldo di €.4.800,00 (quattromila/800), del quale nessuno di noi eredi ne era a conoscenza.
L’ultima operazione di prelievo è risultata essere stata eseguita dal mio genitore nel giugno dell’anno 2009.
Mi sono recato presso lo sportello della banca interessata dove ho trasferito la somma di €.4.799,00 sul mio conto corrente da quale, subito dopo, ho prelevato la somma di mille euro.
Ho ricevuto una contestazione da parte della Ragioneria dello Stato di Catania per violazione del comma 13 dell’art.49 del D.lgs 231/07 come da lettera che riporto integralmente:
“””OGGETTO: Contestazione di infrazioni al decreto legislativo 2l novembre 2007, n.23I, e successive modifiche / integrazioni a carico di :
XXXXXXXXXXXXXX C.F.: xxxxxxxxxxxxx data di nascita: ++++++++++.
______
La S.V. si è resa responsabile della violazione dell’ art. 49, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, modificato dall’articolo 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, per
aver estinto o ridotto tardivamente il libretto bancario al portatore n.1103822 EURO 4.800,00 (quattromilaottocento/00) emesso dall’Istituto Bancario Banca ……………. Agenzia di ______.
Tale infrazione è punibile, ai sensi dell’art. 58, comma 2 elo 3 del decreto legislativo n. 23112007, modificato dall’art. 20 comma 2lettera b) del Decreto Legge 3l maggio 2b10, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche/integrazioni, con I’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 30% al 40% dell’importo del libretto e comunque non inferiore a 3.000 euro, nel suo valore minimo. Se il saldo del libretto è di importo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo.
Nel contestare la violazione di cui sopra, si informa che, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente, potranno essere inviate deduzioni difensive a questa Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, Antiriciclaggio di Catania – Via Cardinale Dusmet, 17 – 95121 Catania, in carta semplice, ai sensi dell’art.l8 Legge 24lll/1981 n. 689, comprovate da idonea documentazione e potrà essere richiesta audizione personale.
La presente vale quale intimazione, anche agli effetti interruttivi della prescrizione di cui agli articoli 2943 e segg. del Codice Civile, a pagare la predetta penalità che sarà determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 58, comma 2 e/o 3 e 60, comma 2, del decreto legislativo n. 231 12007 .
Il Direttore
Firmato digitalmente da
xxxxxxxxxxxx
RTS di Catania
Ufficio Antiriciclaggio
Tel095 2503946125108”””
Come posso difendermi?
Grazie
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R I S P O S T A
Nel caso in specie descritto, ritenendo il comportamento della banca un eccesso di zelo per aver fatto la Comunicazione al MEF, imposterei una difesa di questo tenore:
- “””Il Libretto al portatore è stato acceso dal Signor___________in data_______presso la Filiale di ____ della Banca xxxxxxxxxxxxxxxx;
- L’ultimo movimento annotato sul libretto medesimo risulta risalire al_______;
- Il predetto, genitore della ricorrente, è deceduto in data _______(All.2), senza aver provveduto alla estinzione del titolo ovvero a ricondurre il saldo ad euro 999,99 entro la data del 31 marzo 2012, in ossequio al dettato normativo di cui di cui all’art.12 del D.lgs 6 dicembre 2011;
- La pratica di successione è stata conclusa in data _________, senza nulla sapere dell’esistenza del Titolo che qui ci occupa;
- Il Libretto in parola è stato rinvenuto da chi scrive soltanto in data ________ nel corso dei consueti lavori di sistemazione dell’alloggio del genitore (de cuius), quale casa ereditata, allocata in Via__________ nr. di_______. In tal senso, a richiesta, sono in grado di produrre delle testimonianze.
Ciò detto
- Una volta in possesso del Libretto, recatomi presso lo sportello bancario di riferimento, ho disposto il trasferimento della somma sul mio conto corrente da tempo detenuto presso la stessa banca, lasciando appena un euro sul vecchio libretto al portatore;
- Il mancato adempimento nei tempi e modi stabiliti dalla norma è certamente riconducibile alla condotta del de cuius;
- L’articolo 7 della legge 24 novembre 1981, n.689 – applicabile alle violazioni della specie ex art.60 del D.lgs 231/07 – testualmente recita: “”art.7. Non trasmissibilità dell’obbligazione – “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.
Conclusioni
In riferimento al caso in specie e valutando la condotta della scrivente, si può ragionevolmente ritenere un modus operandi in linea con il dettato normativo.
Non si comprende infatti cos’altro avrei potuto fare una volta rinvenuto il Libretto, della cui esistenza, si ribadisce, l’intera famiglia non ne era a conoscenza.
Per le motivazioni dianzi illustrate, essendo assolutamente consapevole circa la correttezza del mio operato, chiedo che venga emessa Ordinanza di Archiviazione in accoglimento della presente “Memoria difensiva”.
Resto a disposizione per fornire qualsivoglia chiarimento e/o integrazione, riservandosi fin da ora, la possibilità di proporre opposizione ex art.22 della legge 689/81 per l’eventuale mancato accoglimento delle proprie ragioni.
In fede
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Cordialità
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PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE
Con la presentazione del Ricorso, avverso alla contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante il presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale.
La risposta, soddisfacente e obiettiva degli argomenti posti a difesa della condotta del cliente, viene riportata integralmente con il documento sotto riportato.
Quello che onestamente faccio fatica a comprendere è la facilità con la quale un grande istituto di credito, con eccessiva facilità e approssimazione procede a fare la “Comunicazione di infrazione” senza alcuna valutazione critica e sconoscendo certamente il disposto normativo.
Ma intanto, così è se vi pare!