Società

Evasione fiscale: riciclaggio, alert per soggetti obbligati

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<<Con riferimento alle “omesse, parziali o in qualche caso false fatturazioni” da parte di una Ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e verdura, un cassiere di una piccola banca (Addetto di sportello) mi ha chiesto lumi in ordine alla necessità dell’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta>> [1].

R I S P O S T A

In relazione alla citata richiesta, e facendo seguito alle numerose e pregresse  risposte in ordine a problematiche analoghe di natura fiscale, cui faccio rimando, con la presente riepilogo taluni aspetti di possibile interesse:

  1. FATTURE FALSE

In presenza di fondati sospetti circa la emissione e/o annotazione di fatture per operazioni in tutto e/o in parte inesistenti (di qualunque ammontare), bisogna procedere alla Segnalazione di Operazione Sospetta.

Per quanto ci riguarda, possiamo notare e capire la “fittizietà” di un’operazione, allorquando, il cliente (in genere occasionale) che ha documentato la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio nei confronti di altro soggetto (nostro vecchio cliente, titolare di attività economica) previa emissione di regolare fattura, si presenta ai nostri sportelli – accompagnato dal nostro vecchio cliente – per cambiare, per contanti, un determinato titolo di credito.

Trattasi ovviamente dell’assegno emesso dal nostro cliente a fronte della fattura ricevuta. Sovente al termine del cambio dell’assegno, ci capita di assistere all’interno della stessa banca alla materiale “restituzione” della somma (decurtata del 10-15%).

Sono operazioni queste che, normalmente,  vengono concretizzate nell’ultimo trimestre dell’anno, quando si tratta di abbattere gli imponibili in vista della chiusura dell’esercizio finanziario.

Nella generalità dei casi la somma “restituita” viene versata, in contanti sui conti personali dell’imprenditore o di suoi stretti familiari.

L’Alert della banca ai fini di una SOS nasce da una operatività di tal fatta!

  1. EVASIONE FISCALE

Per vedere e constatare questo fenomeno non occorre attendere la fine dell’anno, trattandosi di una tendenza generalizzata e costante di tutta la clientela titolare di una Partita IVA o comunque esercente un’attività economica (attività commerciale, imprenditoriale, libera professione etc.).

Quotidianamente, assistiamo a ripetuti versamenti – in genere contanti – effettuati sul conto corrente personale extracontabile, spesso anche per importi ingenti, da parte dell’Amministratore della società ovvero del titolare dell’attività economica.

In situazioni della specie, ci troviamo di fronte a imponibili sottratti alla tassazione (salvo ovviamente un “ravvedimento operoso” a fine anno che nessuno può escludere), in quanto non fatturati (c.d.nero). In altri termini, trattasi di effettiva “Evasione fiscale” che, come è noto, al superamento di determinate soglie,  deve far scattare taluni adempimenti in termini di Collaborazione attiva.

Possiamo altresì distinguere se tale fondo extracontabile, viene “affidato” nella disponibilità della moglie casalinga (vale la stessa cosa per qualunque altra persona di fiducia, quale può essere il figlio, la suocera ultraottantenne, la segretaria o l’amante dell’imprenditore o anche di un qualunque prestanome estraneo alla stretta cerchia familiare ed affettiva), e pertanto estraneo all’amministrazione dell’azienda (sia pure un socio di capitali o un dipendente), ci possiamo trovare di fronte ad una ipotesi di Riciclaggio da evasione fiscale”.

Infatti, l’art. 648 bis del Codice penale, testualmente recita: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo…..”.

Diversamente, se il conto extracontabile viene intestato nella disponibilità dello stesso cliente imprenditore, superando le soglie stabilite dal Decreto del Governo Monti (c.d. Salva Italia) e, più recentemente, triplicate , per effetto dell’articolo 4), comma 1, lett.a), del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n.158 che ha modificato l’articolo 4 del D.lgs 74/2000 a proposito della Dichiarazione infedele.

In tali circostanze quindi, con un danno erariale così quantificato, ci troveremmo di fronte all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Analogamente, anche senza la presenza del “soggetto terzo”,  scatterebbe lo stesso obbligo di segnalazione per “autoriciclaggio” laddove le risorse finanziarie sottratte alla tassazione fossero successivamente utilizzate dallo stesso imprenditore non per esigenze personali bensì per finalità strumentali alla vita dell’impresa.

Insomma, la “collaborazione attiva”, da parte del mondo delle banche e delle professioni – legali e contabili – significa esattamente questo!

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[1] Da un  abbonato al sito web www giovannifalcone punto it