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Antiriciclaggio: Ratifica IV Direttiva, con sanzioni più pesanti e applicazione del “favor rei”

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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 140 del 19 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n. 90/2017 attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849).

Il provvedimento, conservando la originaria impostazione,  ha l’obiettivo di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario, di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nelle more di leggerlo con la necessaria attenzione e fornire ogni contributo idoeno a fugare qualche possibile dubbio applicativo, stasera mi limito ad una presa d’atto di ordine generale.

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze rimane l’attuazione pratica del provvedimento, con il necessario raccordo con le diverse Autorità rispettivamente riferibili ai vari comparti (l’ABI, il Consiglio Nazionale forense per gi avvocati, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e Revisori Contabili etc.).

Il nuovo decreto legislativo interviene in modifica del precedente Dlgs n. 231/2007, che ha per oggetto “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”.

Entrata in vigore e favor rei

Alcune disposizioni del Dlgs n. 90/2017 – in special modo quelle relative al nuovo sistema sanzionatorio – entreranno in vigore immediatamente e grazie al principio del favor rei potranno mitigare gli effetti delle previgenti norme in materia di sistema sanzionatorio, laddove previste in misura più onerosa.

Altre, invece, dovranno necessariamente attendere, prima di produrre effetti, l’emanazione di una serie di decreti attuativi o istruzioni.

Particolarmente importante è proprio il principio del favor rei, in base al quale, seguendo il solco  del principio giuridico consolidato, nessuno può essere sanzionato, sia a livello penale che amministrativo, per un fatto che, alla data di entrata in vigore del decreto, non costituisce più illecito.

Inoltre, alle violazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commissione del fatto, se più favorevole, compreso il pagamento in misura ridotta. Praticamente, ciò vuol dire che per gli illeciti già perpetrati, se non passati in giudicato, si applicherà la norma più favorevole fra quella previgente e quella di nuova introduzione.

Novità del nuovo Sistema sanzionatorio

Ma il vero nucleo centrale del nuovo decreto Antiriciclaggio è rappresentato da un inasprimento del sistema sanzionatorio a carico di chi si sottrae all’obbligo di verifica della clientela e di segnalazione all’Autorità competente d eventuali operazioni ritenute sospette e riconducibili ad attività criminose o destinate a finanziare attività terroristiche.

Nello specifico, l’impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, in base alle nuove regole, risulta così delineato:

  • è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa (3.000 euro) nei casi di violazione dell’obbligo di segnalazione da parte dei soggetti obbligati;
  • e di una sanzione amministrativa a misura fissa (da 30.000 a 300.000) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Le sanzioni si applicheranno a tutti i soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

Attività della Guardia di Finanza

Altro aspetto saliente del Dlgs 90/2017 è la piena utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza nel corso di controlli ed ispezioni antiriciclaggio.

Per quanto trattasi di una reiterazione di una norma già esistente nel nostro Ordinamento giuridico, attraverso il combinato disposto del “delitto non colposo” di cui agli artt.648bis e seguenti del codice penale e il D.lgs n.74/2000, con il recepimento della VI direttiva Ue vi è stato espressamente incluso il ”delitto tributario” fra i reati presupposto al riciclaggio.

Con tale nuova impostazione, entro certi. Limiti, diventeranno più veloci ed efficaci i controlli effettuati dalla Guardia di finanza per il successivo accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle entrate