Per rispondere a quanti mi hanno chiesto quali sono, in concreto, gli adempiomenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio?
La risposta è molto semplice, restando alla normativa in vigore, di cui al 3° comma dell’articolo 11, del comma 4 dell’articolo 36 e del comma 3 dell’art.42 del decreto 231/07 laddove, insieme ai Mediatori creditizi, Intermediari assicurativi e Agenti in attività finanziari hanno avuto lo stesso trattamento sotto il profilo degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Tale normativa è stata la diretta promanazione della III Direttiva europea antiriciclaggio [1], attraverso la quale gli obblighi in capo ai Promotori sono stati decisamente ridimensionati.
Questi “esercenti attività finanziaria”, così definiti dal ripetuto comma 3) dell’art.11, ai fini antiriciclaggio, essendo quelli che concretamente gestiscono il rapporto con la clientela, diventano la longa manus della banca sul territorio.
Più precisamente, con la novella in commento, già dal dicembre 2007, interagiscono e dialogano direttamente con l’intermediario finanziario di riferimento, tanto ai fini dell’adeguata verifica della clientela (compiuta e corretta identificazione) trasmettendone i dati e le informazioni entro 30 giorni – a partire dalla conclusione dell’affare o dall’acquisizione della relazione, che della segnalazione di operazione sospetta da inviare senza ritardo al referente dello stesso intermediario finanziario (c.d. Delegato aziendale antiriciclaggio).
In tal senso un utile contributo potrà giungere dalla valutazione degli “alert” in capo all’Intermediario di riferimento, relativamente alla operatività posta in essere dal cliente, tanto sotto il profilo oggettivo che dal profilo economico imprenditoriale del cliente medesimo [2].
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[1] http://www.giovannifalcone.it/203/decreto_legislativo_21_novembre_2007_n_231____.html
[2] http://www.giovannifalcone.it/4387/corruzione__riciclaggio_l_alert_dell_intermediario.html