Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono stati commentati, relativamente agli aspetti sanzionatori, una serie di condotte idonee a compendiare e graduare le responsabilità penali e amministrative, scaturenti dall’applicazione del nuovo decreto legislativo n.90/17 in attuazione della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo[1].
Particolare interesse, a mio avviso, riveste quel vecchio “modus operandi” che ho sempre aborrito e mai utilizzato – ahimè tuttavia mai stigmatizzato dagli Organi di vigilanza – delle Segnalazioni di operazioni sospette inviate successivamente all’intervento dell’Autorità giudiziaria quando, invece, nell’ottica della “collaborazione attiva” andavano inviate decisamente prima per la tipologia e natura della operatività registrata nei rapporti in essere.
Infatti, solo oggi la Circolare in parola stigmatizza tale condotta evidenziando la pale inutilità in termini di collaborazione attiva[2].
Esperienza vissuta
Per meglio esprimere il senso di quello che sto cercando di dire in presenza di una indagine della Magistratura sul conto di un cliente, titolare di rapporti presso un determinato Intermediario finanziario, voglio ricordare una esperienza realmente vissuta.
Correva l’anno 2000, avevo da poco avviato il rapporto di dipendenza presso un Gruppo bancario con le mansioni di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.
Nel corso di una “operazione anticontrabbando di tle – tabacchi lavorati esteri” della Guardi di finanza sul litorale di Brindisi, venne tratto in arresto, in flagranza di reato, un nostro vecchio cliente – censito e conosciuto come un commerciante al dettaglio in forma ambulante di ortofrutta. …………….
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Per continuare nella lettura dell’articolo:
[1] http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_d.lgs._90_17_6_luglio_ore_15.pdf
[2] L’invio di una segnalazione di operazioni sospette priva di efficacia esimente, soprattutto nei casi in cui si verifichi in corso di accertamento ovvero successivamente all’adozione da parte delle autorità, ivi compresa l’autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per se, elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, potendo al più rilevare in termini negativi laddove, accertata la in equivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzi in un atto palesemente e oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva (Pag.7 – Punto 4, lette B – Violazioni gravi).