Adeguata verifica
Volendo commentare uno dei tanti precetti o prescrizioni introdotte con il Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva Europa nella lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, penso che uno dei più importanti adempimenti in capo ai soggetti obbligati – intermediari finanziari e/o professionisti – sia proprio quello del “controllo costante del rapporto con il cliente”.
In verità trattasi di una condotta già suggerita con la vecchia disciplina di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art.19 del D.lgs 231/07.
Oggi, sembra essere stato detto con più forza dalla lett.d) del 1° comma dell’art.18 del D.lgs 90/2017 che recita testualmente:
“”d) il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo. La verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività.””
Se, come soggetti obbligati – banca o professionisti – possiamo stare relativamente tranquilli in presenza di rapporti accesi e/o avviati nei confronti di “persone fisiche” come i privati consumatori, qualche attenzione maggiore sarà certamente necessaria in presenza dell’esercizio atti attività economiche di società o ditte individuali, ovvero soggetti titolari di Partite IVA e iscrizioni alla Camera di commercio.
Controllo costante del rapporto – Rischi evidenti!