A volte, nel tentativo di sfuggire agli adempimenti fiscali, il contribuente viene tentato di simulare talune transazioni immobiliari o addirittura spostare risorse finanziarie in capo al prestanome.
In situazioni della specie, si rischia il paradosso della “toppa peggiore del buco”!
In base all’art. 11, primo comma, del D.Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.
Il legislatore con il D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, oltre ad aver ridotto la soglia ad euro 50.000 rispetto alla precedente di euro 51.645,69, ha introdotto una circostanza aggravante specifica, qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori ad euro 200.000. In tale ipotesi, la norma prevede la reclusione da uno a sei anni. La condotta sanzionata consistente nell’alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva.
Per il perfezionamento del reato, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione, e non anche l’effettivo verificarsi dell’evento. L’elemento soggettivo richiede il dolo specifico: il contribuente deve cioè aver agito al fine di sottrarsi al pagamento di imposte o di interessi e sanzioni ad esse relativi. Autore principale del delitto di “Sottrazione fraudolenta”
Certamente il reato di “sottrazione fraudolenta”, costituente delitto, ricadrà, con dolo specifico, sul titolare dei beni interessato a porre in essere un negozio giuridico simulato al solo scopo di liberarsi del patrimonio e risultare nullatenente agli occhi e all’appetito fiscale dell’Amministrazione finanziaria.
Conseguenze sul prestanome
Il prestanome, ovvero la persona che si presta ad intestarsi il patrimonio – mobile e immobile – (moglie, figli, suocera, amante, ragioniere tutto fare etc.), è colui che, sostanzialmente rischia di più ai fini delle conseguenze penali e quindi della ipotesi di riciclaggio contemplato dall’art.648bis del c.p..
Reclusione da quattro a dodici anni in quanto, in modo consapevole, sostituisce e trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da “delitto non colposo”, ovvero dalla condotta delittuosa di cui al reato presupposto appena accennato.