Economia

Autoriciclaggio da “evasione fiscale”: Alert per la banca o il professionista

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Autoriciclaggio da “evasione fiscale”: Alert per la banca o il professionista

 

Per parlare di “auto riciclaggio o riciclaggio diretto”, significa che per la sussistenza del reato di cui all’art.648ter1 non serve il soggetto terzo o il prestanome, laddove l’autore del reato presupposto – l’evasore fiscale[1] – è la stessa persona che “sostituisce o trasferisce” la  provvista illecitamente acquisita.

Insomma fa tutto da solo!

In pratica, l’imprenditore poco incline agli adempimenti tributari utilizza ed impiega “direttamente le risorse finanziarie accantonate e sottratte alla tassazione utilizzando conti personali extracontabili, alimentati sistematicamente con il nero aziendale ovvero le vendite non fatturate.

L’articolo 648ter1 del Codice penale, è stato introdotto nel nostro Ordinamento giuridico dopo infinite discussioni e punisce chiunque, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo per l’appunto il reato di evasione fiscale, quale condotta delittuosa e quindi aver superato le soglie di danno erariale[2]  impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche , finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro o le altre attività provenienti dal delitto originario.

La sanzione penale della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro scatta unicamente se l’investimento della risorsa finanziaria accumulata e, come si è detto sottratta all’Erario, viene investita in attività economica ed imprenditoriale strumentale ad una impresa (si pensi all’ampliamento di un capannone industriale, un macchinario strumentale all’oggetto sociale etc.)[3].

L’elemento di particolare novità, peraltro espressamente contenuto nell’articolo in  commento e integralmente riportato in appendice è rappresentata dalla “non punibilità” per la utilizzazione o godimento della provvista per finalità personali e fuori dalla sfera imprenditoriale o speculativa.

Alert per le banche o professionisti

 … c o n t i n u a …

 

 

[1] Ma la provenienza della provvista potrebbe avere anche altra origine naturalmente illecita, la cui condotta è considerata antigiuridica e punita con “reclusione e multa”

 

[2] https://www.wallstreetitalia.com/evasione-fiscale-e-sempre-riciclaggio/

 

[3] AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
(Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186)