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Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato

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Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato

 

Violare la prescrizione del <<vivere onestamente>>, stabilita da una misura di prevenzione di natura personale come può essere la “sorveglianza speciale” di cui al vigente codice antimafia non è un reato.

Con la sentenza n.39427 delle Sezioni Unite (1)  della suprema Corte di cassazione depositata il 24 agosto 2017, è stata annullata una condanna inflitta dal Tribunale di Bari contro il ricorrente ad un anno di reclusione – imputato, Luciano SAPONARO – per aver violato, tra l’altro, la prescrizione del comma 2 dell’art.75 del Decreto legislativo n.159/2011, riguardante per l’appunto il vigente Codice antimafia.

I giudici della sezione feriale della Corte, annullano la condanna visto che nel contesto delle norme che si assumono violate e oggetto di esame era incluso anche il precetto dell’honeste vivere e rispetto della legge, la cui violazione non può più essere considerata reato.

L’articolo 8 del codice fissa i criteri cui deve ispirarsi la condotta del condannato alla Misura di prevenzione emessa dal Tribunale competente che al comma 4 recita:” 4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni”.

Sintesi

Vivere onestamente e rispettare la legge, sono due prescrizioni indicate nel comma 4 dell’articolo 8 ma considerate troppo vaghe – al pari di un precetto in bianco – per essere successivamente sanzionate per effetto dell’applicazione dell’art.75 dello stesso codice.

Nulla esclude tuttavia, continua la Corte, che tale condotta contraria alle prescrizioni possa tuttavia essere rilevante ai fini di un eventuale aggravamento della misura di prevenzione della “sorveglianza speciale” per restare al caso in commento.

In affetti sul tema si era già pronunciata la Grande Camera della corte Europea del diritto dell’uomo del 27 febbraio 2017, nella parte in cui sottolineava la scarsa chiarezza e precisione delle due prescrizioni che oggi è stata tolta efficacia.

(1) SENTENZA ORIGINALE 39427 DEL 24 AGOSTO 2017