Economia

L’antiriciclaggio nei Comuni: alert per inquinamento ambientale!

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L’antiriciclaggio nei Comuni: alert per inquinamento ambientale!

A fronte di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esercizio dell’azione amministrativa da parte degli Enti locali, risulterà inevitabile il ricorso estremo allo scioglimento del Comune.

Infatti, quando ci sono fondati sospetti che la Giunta chiuda un occhio sulle certificazioni antimafia delle aziende riconducibili ai clan in settori strategici per l’attività dell’ente, come raccolta dei rifiuti, lotta agli abusi edilizi, licenze commerciali e aggiudicazione di appalti per la fornitura di beni o servizi.

Trattasi di un provvedimento di natura amministrativa – ex art.143 del D.lgs 267/2000 – disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli interni ed avviato dal Prefetto sul territorio.

Salvo casi eclatanti, normalmente si arriva allo scioglimento al termine di un’attività istruttoria, di verifica dell’attività amministrativa svolta attraverso un lavoro a termine svolto da un’apposita Commissione nominata dall’autorità Prefettizia.

Quando si arriva a questo punto, significa che la gestione della vita amministrativa dell’Ente locale è compromessa, o per collusioni evidenti con la criminalità organizzata o comune sul territorio, oppure trattasi di gestione opaca. In genere si tratta di rapporti poco trasparenti con imprese locali, risultate affiliate o contigue a fenomeni di malaffare.

Autorizzazioni o concessioni chiacchierate, appalti al massimo ribasso con successive “trattative private” a prezzo pieno (senza concorrenti), imprenditori “invitati” a non partecipare a gare pubbliche, opere pubbliche realizzate con materiali scadenti ovvero, interessi pubblici poco o scarsamente tutelati.

Di solito, ad una verifica ex post si rileva che la Giunta non ha il coraggio o la forza di opporsi agli abusi edilizi riconducibili alle “famiglie” locali, profilandosi in qualche caso anche un possibile sostegno elettorale da parte della malavita ai vertici dell’amministrazione locale.

La giurisprudenza amministrativa conferma la legittimità dello scioglimento del Consiglio del Comune quando gli organi dell’ente, pur non concorrendo volontariamente, subiscano l’infiltrazione mafiosa senza opporsi. Legittimo, dunque, affidare la gestione a una commissione straordinaria se, come prevede il Tuel, risulta contaminato il procedimento di formazione della volontà di organi elettivi e amministrativi, con il rischio di compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Decreto del Ministro degli Interni del 25 settembre 2015, detta le istruzioni per gli Enti locali sulle metodologie di gestione e gli alert da porre in essere al fine di individuare possibili rischi di riciclaggio o malaffare nella gestione della cosa pubblica. Più precisamente, gli enti locali con popolazione inferiore a 15 mila abitanti possono individuare un “gestore comune” ai fini dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (ex comma 6 dell’art.6).

Il ripetuto articolo 6 del Decreto, fissa le”Procedure organizzative interne dell’ente” per come segue.

  1. “Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti.
  2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell’attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
  3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato “gestore”.
  4. Il “gestore” di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere lesegnalazioni alla UIF.
  5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi”.

Per concludere, se io fossi un amministratore pubblico, mi preoccuperei di assicurare una idonea formazione di tutto il personale per facilitare la conoscenza di possibili condotte illecite o atipiche, che possano danneggiare la reputazione dell’Ente.

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