Adeguata verifica & scambio d’identità: la banca è doppiamente responsabile!
L’istituto di credito è responsabile, solidalmente, con chi emette assegni a vuoto tratti da un conto corrente acceso sotto falso nome, ancorché la foto apposta sul documento utilizzato per la identificazione sia stata poco chiara.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n.3539 del 13 luglio 2017 è stata molto esplicita nel sottolineare le responsabilità dell’istituto di credito che, nel rilasciare il “libretto degli assegni” ad un neo correntista, ha omesso i controlli più elementari connesso alla natura dell’attività esercitata.
Nello specifico, la vicenda trae origine da un caso di omonimia laddove, un uomo approfittando di avere le stesse generalità del cugino, apre un conto corrente a nome di quest’ultimo e si fa rilasciare un libretto dia assegni. Subito dopo ne emette diversi, tutti rigorosamente “a vuoto” per mancanza di copertura (non ci sono soldi sul conto).
A questo punto il vero titolare, resosi conto del raggiro, , cita la banca e chiede immediatamente la cancellazione della segnalazione in CAI (Centrale allarme interbancaria) presso la Banca d‘Italia e il risarcimento del danno.
Nel corso della istruttoria si rileva che l’istituto di credito aveva aperto il conto sulla scorta di documenti falsi e poco leggibili.
Il Tribunale adito, nel disporre la “cancellazione dei protesti”, boccia la richiesta risarcitoria.
Il “correntista involontario” impugna la decisione, e ripropone la richiesta di condanna della banca, il cui “promotore finanziario”, agendo con assoluta superficialità, raccoglieva la copia di un documento d’identità diverso dai dati inseriti nel contratto – riferibili al cugino omonimo – la cui pessima qualità della foto, non consentiva neanche di confrontare la fotografia con il volto del titolare.
Contrariamente alla decisone del tribunale, la Corte accoglie le ragioni dl ricorso, ravvisando la responsabilità dell’istituto di credito: la fotocopia del documento di identità era stata inserita nell’anagrafe della banca, senza il previo esame dell’originale del documento, ovvero senza un simultaneo esame dei dati anche previo un secondo documento di riconoscimento.
La banca, quindi, argomenta la Corte, era <<venuta meno al suo obbligo di far uso di un grado di diligenza commisurato alla natura dell’attività esercitata, omettendo i più elementari controlli atti ad evitare il rischio dell’apertura di un conto corrente e del connesso rilascio del carnet degli assegni in favore di persona diversa da quella erroneamente identificata>>.
Ed è noto al riguardo che <<per il carattere dell’attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l’adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell’accorto banchiere>>.
Questa maggiore prudenza e sensibilità – cui il funzionario di banca non solo è tenuto nel predisporre contratti bancari, ma nel definire qualsiasi operazione (Cassazione n.11123/2015) – dalla cui inosservanza deriva la responsabilità della banca, condannata nel caso in specie, in solido, a risarcire il danno procurato dal “truffatore” risultando provato il danno da illegittimo protesto (Cassazione 7661/2015).
Adeguata verifica per adempimenti antiriciclaggio