Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!
Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato.
Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini di “persone politicamente esposte”, sono state aggiunte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrale e delle autorità indipendenti;
- Ambasciatore incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;
- Direttore generale ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- Direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetti svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
- Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona che legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilati alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
- Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Obblighi rafforzati – significato
Con il provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia, entrato in vigore nell’anno successivo, riguardante criteri più stringenti sull’Adeguata verifica della clientela, ho percepito una generale e diffusa preoccupazione da parte dei tanti soggetti tenuti all’obbligo della “Collaborazione attiva”.
Personalmente ritengo che trattasi di una tempesta in un bicchier d’acqua!
Cercherò di dire meglio.
Il neonato provvedimento ha trovato la sua ragion d’essere nel momento in cui si è visto che l’applicazione della norma originaria dell’Adeguata verifica (comprensiva della natura e scopo dell’operazione e del Titolare effettivo)[2], veniva avvertito come un inutile e fazioso adempimento burocratico e privo di alcuna utilità.
L’intervento della Banca d’Italia, al contrario, è servito a parere dello scrivente a richiamare i soggetti interessati all’applicazione concreta della norma sottolineandone l’importanza e la necessità, volta a circoscrivere ogni margine di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Infatti, l’Organo centrale di vigilanza, nel ribadire l’importanza dell’approccio basato sul rischio al quale è ispirato l’intervento nel suo complesso, come del resto l’intera normativa, ha inteso riferirsi in particolare ai nuovi principi della “Verifica rafforzata”.
Infatti alla casistica contemplata nel decreto 231/07 della Operatività a distanza[3], alle Persone politicamente esposte [4] – con cessazione della carica politica, istituzionale o amministrativa da oltre un anno – e ai Conti di corrispondenza allocati presso enti situati in Stati extracomunitari, si è aggiunta una griglia ulteriore:
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[1] ALLEGATO TECNICO
Art. 1.
Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte
Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
Per familiari diretti s’intendono
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
2. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono
notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche
[2] Artt.15 e seguenti del D.lgs 231/07
[3] Quando il cliente non è presente all’atto della identificazione ed avvio del rapporto
[4] Secondo l’elenco contenuto nell’art.1 dell’allegato tecnico al D.lgs 231/07
[5] Una volta mi capitò di inviare una SOS per una giovane ed avvenente professionista che, pur avendo il conto sempre a saldo zero, riceveva bonifici dall’estero per ingenti importi che provvedeva a prelevare tempestivamente in denaro contante.
Trattavasi di una operatività assolutamente anomale che non si spiegava con l’esercizio della dichiarata attività professionale. Si scoprì successivamente che la stessa conviveva con un notissimo personaggio della “ndrangheta” calabrese
[6] Una volta fui verbalmente richiamato dal personale del vecchio UIC, laddove avevo segnalato un nostro vecchio cliente – esercente il commercio nel settore ittico – in quanto era solito “accompagnarsi” con personaggi della zona di dubbia moralità o comunque contigui alla criminalità organizzata. Mi fu allora detto: “Falcone,
devi segnalare le operazioni sospette e non le persone sospette che si accompagnano con il tuo cliente
[7] Trattasi di un intervento fondamentale per verificare la veridicità circa il riferito esercizio dell’attività economica che, al contrario, laddove solo cartolare, potrebbe rivelarsi un’attività di copertura o, ancora peggio, una cartiera foriera di Fatture per operazioni inesistenti