Evasione fiscale: NO alla SOS
Dello stretto rapporto esistente fra l’evasione fiscale e il delitto di riciclaggio e/o auto riciclaggio, abbiamo parlato infinite volte.
In passato, in vigenza della vecchia legge meglio conosciuta con la famigerata espressione “manette agli evasori” – ex legge 516/82 – la perseguibilità penale era molto blanda significando che, qualunque fosse stata la soglia di evasione, partendo da una base di cinquanta milioni delle vecchie lire di imponibile sottratto alla tassazione, si era sanzionati con una mera contravvenzione: arresto o ammenda.
Le uniche fattispecie considerate all’epoca “delitto” erano “le false fatturazioni e le ritenute operate sulle buste paga e non versate dal datore di lavoro”.
Fosse rimasta in vigore la citata disciplina normativa paradossalmente definita “manette agli evasori”, l’evasione fiscale non sarebbe mai stato un reato presupposto ai fini di una Segnalazione di operazione sospetta in materia di lotta al riciclaggio, per il solo fatto che la condotta illecita era punita con una mera “contravvenzione” dell’arresto o dell’ammenda.
Evasione fiscale: Reato presupposto
A marzo del duemila si decise di considerare “delitto” da punire con reclusione e multa un danno erariale rilevante, a partire da duecento milioni di lire su base annua[1]. Si cominciò per la prima volta a parlare di danno erariale, di effettiva imposta evasa e non più, come in passato, di imponibile sottratto alla tassazione.
E’ da questa data, pertanto, che l’evasione fiscale, nel momento in cui assume i connotati di una condotta delittuosa, ovvero superando la soglia indicata negli articoli 4 e 5 – rispettivamente riferibile alla Dichiarazione infedele per €.150 mila[2] e alla Omessa dichiarazione per €.50 mila – dell’intervenuto decreto legislativo si cominciò a parlare di evasione fiscale quale “reato presupposto al Riciclaggio di denaro sporco”.
Con riferimento alla “Infedele dichiarazione”, per determinare un danno erariale di siffatta entità, cioè di 150 mila euro su base annua, bisogna accantonare risorse extracontabili per almeno 400 mila euro, utilizzando conti personali intestati allo stesso imprenditore ovvero alla di lui moglie, casalinga, della suocera ottantenne, dei figli o dell’amante o comunque di una persona di fiducia e quindi della figura del “prestanome”.
Non superando le soglie di danno erariale appena citate, ci troviamo in presenza di violazioni di carattere amministrativo e quindi, mai potranno essere considerate condotte di interesse ai fini della “collaborazione attiva” da parte di Intermediari finanziari o Professionisti – legali o contabili – tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
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[1] DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 – (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)
[2] La parola<<cinquantamila>> è stata così sostituita dall’attuale:<<centocinquantamila>>, dall’articolo 4, comma 1, lett.a) del D.l.vo 24 settembre 2015, n.158
[3] https://www.wallstreetitalia.com/lotta-al-riciclaggio-approssimazioni-informative-pericolose/