Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!
Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <<dati e informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti>>- ex comma 6, art.36 del D.lgs 231/07.
Abolendo l’obbligo di “registrazione” in apposito archivio sia pure cartaceo (Registro della clientela da parte dei professionisti), la vecchia disposizione era destinata certamente ad essere modificata.
Uso dei dati a fini fiscali
Il nuovo articolo 9, comma 9, aggiornato dal D.lgs 90/17 che ha ratificato la IV Direttiva Europea sul contrasto al riciclaggio ed in vigore dal 4 luglio u.s., consente oggi alla Guardia di finanza di utilizzare in modo diretto, per finalità fiscali, le informazioni acquisite in sede di ispezioni e controlli antiriciclaggio anche nel quadro di “sviluppi investigativi” scattati in conseguenza di una Segnalazione di operazione sospetta.
In altri termini, con questi nuovi poteri, non è necessario acquisire tali dati attraverso l’attivazione delle potestà ispettive previste dal Dpr 633/1972 (IVA) e 600/73 (imposte dirette).
Sos – Esigenza di riservatezza
Il mio personale auspicio riguarda la conservazione delle necessarie cautele per osservare quella esigenza di riservatezza, ahimè più volte violata anche nel periodo più recente.
Il nuovo 3° comma dell’art.38 a proposito della “Tutela del segnalante” ribadisce quanto più volte affermato nei precetti di passate normative.
Oggi, la citata novella stabilisce testuale: << In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento, idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell’attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l’applicazione delle cautele dettate dall’articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l’autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede>>.
In teoria funziona anzi, può funzionare, in pratica è un’altro discorso!