Economia

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale

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Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale!

 

Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto – ex art.131 bis del codice penale.

E a quanto ammonta la dizione “pochi spiccioli”?

Questo la Cassazione con la sentenza n.51417 del 22 giugno 2017 non lo dice, non quantifica e lascia tutto nella valutazione del giudizio di merito.

D’altro canto siamo in Italia, il Paese della mediazione, tutto si aggiusta, si media, si valuta da caso a caso e alla fine il risultato è sempre incerto come nella vita: solo la morte è sicura, tutto il resto varia.

Nel caso di specie, la soglia anzidetta per la rilevanza penale era stata superata veramente per pochi spiccioli: €.369,00.

Tribunale della Libertà di Perugia

Malgrado la modesta rilevanza eccedente la soglia di rilevanza penale, il Tribunale di Perugia aveva rigettato  l’istanza di dissequestro avanzata dall’imprenditore, per un provvedimento cautelare di natura patrimoniale, emesso dal GIP del locale Tribunale nell’ambito dello stesso procedimento.

L’imputato, argomentando su eccezioni già fatte dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sia pure per contesti diversi, circa l’applicazione della “non punibilità” contemplata dall’art.131 bis del codice penale, si è visto costretto ad adire la Suprema corte.

Corte di Cassazione

La III Sezione penale della Corte, investita del problema, nel premettere che il ricorso per cassazione contro le ordinanze di sequestro preventivo sono ammesse solo per violazione di legge, riconducendo l’esame di legittimità unicamente ai profili segnalati di erronea applicazione del disposto di cui all’art.131 bis del vigente codice, rispetto alla fattispecie per la quale è stato disposto il sequestro preventivo.

Pertanto, i giudici di legittimità concludono che il ricorso vada accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Perugia, dovendo il Collegio della cautela reale effettuare nuovamente una valutazione sulla invocata tenuità del fatto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., mediante “una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, c. 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (vedi S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), considerando altresì le linee tracciate dalla giurisprudenza sopra menzionata in tema di reati tributari.

Per questo motivo ha annullato l’ordinanza impugnata.

Conclusioni

Al netto della decisione presa dai giudici di legittimità, penso che ai fini dell’accoglimento dell’istanza, per situazioni della specie – posto che l’importo eccedente lo scostamento della soglia andrebbe rapportato al fatturato dell’azienda – un riferimento alla “personalità del trasgressore”, avuto riguardo ai suoi precedenti – giudiziari, finanziari e/o amministrativi – andrebbero fatti.

E’ una sentenza questa che potrebbe avere anche un collegamento con un reato presupposto al riciclaggio o auto riciclaggio, in presenza di una rilevanza penale costituente delitto, laddove si dovesse considerare la non punibilità di cui al ripetuto articolo 131 bis del cp.

Concludendo, per il conteggio e la valutazione degli “spiccioli” ci rimettiamo ai signori giudici!

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[1]D.lvo n.74/2000 –  Art. 10-bis.  Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. (27)

(27) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.