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Mifid 2, ecco tutti gli effetti collaterali

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Mifid 2, la nuova direttiva sui mercati degli strumenti finanziari entrata in vigore lo scorso tre gennaio, incarna un cambio di paradigma in larga parte positivo per l’industria del risparmio. Ma potrebbe generare alcuni effetti distorsivi di cui è bene essere consapevoli, se non si vuole inciampare in pratiche commerciali poco corrette.

Da un lato, infatti, la nuova disciplina introduce maggiori tutele a favore dei risparmiatori e migliora in modo sostanziale la trasparenza sui costi: basti pensare che tutte (ma proprio tutte) le spese da sostenere nel corso dell’anno, commissioni di ingresso, uscita, intermediazione, consulenza, performance, più gli incentivi percepiti per il collocamento dovranno essere indicati chiaramente e in forma aggregata, in valore assoluto e in percentuale sul valore dell’investimento, sia al momento della sottoscrizione di un prodotto o servizio, che tramite rendicontazione periodica. Una differenza non da poco rispetto allo status quo precedente, contraddistinto dalla proliferazione di voci di costo e fee di varia natura, spesso abilmente occultate in fase di proposizione commerciale.

Dall’altro lato, nell’intricato groviglio di nuove regole – si contano oltre 40 documenti tra direttive, regolamenti e provvedimenti attuativi di varia natura – ce ne sono alcune che prestano il fianco a possibili comportamenti elusivi da parte degli intermediari.

Uno dei problemi discende ad esempio dal non perfetto allineamento tra Mifid 2 e la nuova disciplina sulla vendita dei prodotti assicurativi, la Idd (Insurance distribution directive), la cui entrata in vigore, prevista per il 23 di febbraio, è slittata al 1 ottobre 2018. Secondo gli esperti, alcune divergenze tra i due quadri normativi spingerà banche e reti di consulenza ad aumentare la distribuzione di polizze unit linked a scapito di altri strumenti. Dove nasce il problema? Per capirlo occorre fare una premessa. Uno dei meriti di Mifid 2 è la distinzione chiara e netta tra consulenza su base indipendente e non. Nel primo caso, l’intermediario viene remunerato esclusivamente dal cliente – “a parcella”, come nel caso di avvocati e commercialisti – e non può ricevere e trattenere altre forme di incentivo da parte della società prodotto. Nella consulenza non indipendente, si possono percepire le retrocessioni, a condizione, però, che queste – precisa il testo – siano giustificate da un innalzamento della qualità del servizio, proporzionale al livello di incentivi ricevuti: ad esempio sistemi più evoluti di monitoraggio delle posizioni e rendicontazione delle performance, incontri più frequenti con il consulente e una gamma di offerta sufficientemente ampia e diversificata. Al contrario, la Idd non prevede analoghi requisiti per “giustificare” la percezione di incentivi, rendendo più facile per gli intermediati che collocano molte polizze unit linked “difendere” il proprio conto economico anche nel contesto di un servizio di consulenza non evoluto.

Anche le gestioni patrimoniali sembrano destinate a guadagnare spazio nei portafogli: da un lato, offrono già un sistema di rendicontazione e reportistica relativamente avanzato, in linea con i paletti fissati dalla normativa. I costi sono già esplicitati e vale la pena ricordare che, in capo alle gestioni patrimoniali individuali, è previsto un divieto di ricevere retrocessioni, introdotto con la prima edizione della Mifid, in vigore dal 2007. Viene meno quindi – anche qui – l’obbligo di giustificare un innalzamento nella qualità del servizio. Si tratta, inoltre, di strumenti che offrono maggiore flessibilità e una minore complessità di gestione in riferimento ai nuovi obblighi informativi previsti dalla direttiva.