Arriva il richiamo d’attenzione della Consob a tutti gli intermediari interessati dalla MiFID II. La “Relazione sui servizi” dell’associazione, in data 1° marzo, ha effettuato un vero e proprio richiamo di attenzione per rammentare l’obbligo, oltre che l’importanza, di inviare una relazione che illustri tutte le misure nel dettaglio per conformarsi alle prescrizioni della direttiva europea.
“Il quadro normativo delineatosi a seguito dell’adeguamento dell’ordinamento domestico alla disciplina europea di matrice MiFID II ha rilevanti impatti sugli obblighi degli intermediari” si legge nella Comunicazione n. 0056318 firmata dal presidente vicario Anna Genovese. “In particolare, i mutamenti intervenuti richiedono interventi sulle politiche e sull’assetto procedurale, al fine di conformarsi ai mutamenti medesimi“. La Consob ricorda che gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione (variamente denominata a seconda della natura dell’intermediario), con all’interno una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche.
Dieci i punti chiave che la Relazione dovrà necessariamente toccare:
1) processo di product governance;
2) consulenza in materia di investimenti;
3) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza;
4) prodotti complessi ed execution only;
5) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri;
6) pratiche di vendita abbinata;
7) best execution;
8) conflitti di interesse;
9) incentivi;
10) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.
Per l’anno in corso il termine di invio della “Relazione sui servizi” è prorogato al 30 aprile, affinché gli intermediari possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi. Saranno coinvolti da questo nuovo obbligo anche i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio. “In considerazione del fatto che tali gestori possono sia svolgere servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzare OICR propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II, applicabili anche ai medesimi, richiedono la predisposizione di interventi sulle proprie politiche e procedure, al fine di adeguarsi ai mutamenti stessi” spiega la Consob che, anche in questo caso, prevede una proroga, per il 2018, al 30 aprile.