Il Jobs Act è incostituzionale. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo numero 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti è infatti stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
Il problema sarebbe inerente alla parte in cui si determina l’indennità che spetta in modo rigido al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato e che il decreto dignità non ha modificato.
Con “tutele crescenti”, infatti, nel Jobs Act si indicava il fatto che, appunto nel caso in cui un lavoratore venisse ingiustamente licenziato, ricevesse un indennizzo pari a un numero di mensilità che cresceva con il tempo di permanenza in azienda del lavoratore stesso.
Il numero minimo di mensilità spettanti al lavoratore che subiva un licenziamento ingiustificato era pari a due, fino ad un massimo di ventiquattro; il calcolo del numero di mensilità di indennizzo spettanti si basava su questo tempo di permanenza in azienda del lavoratore, fino ad un massimo di otto anni. Oltre gli otto anni passati in azienda, il limite delle mensilità spettanti al lavoratore non aumentava.
Questa parte prevedente un’indennità crescente con l’aumentare dell’anzianità in azienda, secondo la Corte Costituzionale, sarebbe è “contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro”, sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La sentenza, che sarà depositata nelle prossime settimane, sostiene anche che tutte le altre questioni sollevate relativamente ai licenziamenti siano inammissibili o infondate. Il testo legislativo, che il governo attuale aveva promesso di voler rivedere, viene ora messo in discussione.
La questione è stata portata davanti alla Consulta dalla sezione lavoro del tribunale di Roma; il giudice, tramite l’atto di rimessione alla Corte, chiedeva di fare luce su delle zone d’ombra del decreto legislativo 23/2015.
Più precisamente, il tribunale riteneva che il contrasto con la Costituzione non venisse ravvisato nell’eliminazione della tutela reintegratoria, salvi i casi in cui questa è stata prevista, e dell’integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore, quanto in ragione della disciplina concreta dell’indennità risarcitoria, destinata a sostituire il risarcimento in forma specifica, e della sua quantificazione.