A cura di Edgardo Ratti, co Managing Partner di Littler
Rischia di essere potenzialmente molto salato il costo del licenziamento illegittimo dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 26 settembre 2018 e soprattutto dopo la recentissima decisione del Tribunale del Lavoro di Bari.
Ormai, ammettiamolo, ci sono poche certezze in materia di diritto del lavoro. E, dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, cade anche la certezza della regola per cui i lavoratori assunti in regime di Jobs Act (e cioè dopo il 7 marzo 2015) avevano diritto, in caso di licenziamento illegittimo, solo ad una limitata tutela risarcitoria compresa tra 4 e 24 mesi in ragione di 2 mesi per ogni anno di anzianità di servizio (e compresa tra 6 e 36 mesi, in ragione di 2 mesi per ogni anno di anzianità aziendale, per il licenziamento avvenuto nel vigore del nuovo regime normativo del Decreto Dignità e cioè dopo il 14 luglio 2018).
Se quindi una volta era chiaro che il lavoratore, assunto dopo il 7 marzo 2015 e con tre anni di servizio alle spalle, aveva diritto a 6 mesi di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, ora tale certezza è stata spazzata via dalla Corte Costituzionale che, con la nota sentenza del 26 settembre 2018, ha dichiarato illegittimo il criterio automatico di determinazione della misura dell’indennità collegato al solo parametro dell’anzianità di servizio del dipendente.
Morale, attualmente, il risarcimento del danno, in caso di illegittimo licenziamento dei lavoratori assunti in regime di Jobs Act, varia tra 4 e 24 mesi per i licenziamenti ante 14 luglio 2018 e tra 6 e 36 mesi per i licenziamenti comunicati dopo tale data e ciò – e qui sta il punto – senza che si possa più utilizzare il solo criterio dell’anzianità di servizio per orientarsi entro le predette ampie forbici (rispettivamente di per l’appunto 4/24 mesi e di 6 / 36 mesi).
A chi tocca quindi colmare il vuoto normativo creato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale? Alla magistratura del lavoro, che dovrà individuare la misura del risarcimento del danno da liquidarsi al lavoratore. Non è però chiaro quali possano essere i parametri sottesi a tale valutazione della magistratura del lavoro e ciò anche perché la sentenza della Corte Costituzionale non è stata ancora pubblicata e quindi non ne sono note le argomentazioni.
E qui veniamo alla recentissima decisione – la prima peraltro in Italia – del Tribunale del Lavoro di Bari: il Giudice ha condannato una società a pagare ben 12 mesi di indennizzo ad un lavoratore licenziato illegittimamente, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità.
Cosa c’è di innovativo? Il fatto che il lavoratore avesse solo un anno e mezzo circa di anzianità aziendale e fosse quindi presumibile che l’indennità risarcitoria dovesse attestarsi intorno al parametro delle famose 4 mensilità (trattandosi di licenziamento avvenuto prima del 14 luglio 2018).
Così non è stato, poiché il Tribunale del Lavoro di Bari – procedendo peraltro ad una discutibile interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del Jobs Act pur in assenza della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale – ha valorizzato i parametri di cui al 5° comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (ossia il numero dei dipendenti occupati, l’anzianità del lavoratore, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti) per giungere alla determinazione dell’ingente indennizzo di 12 mesi.
Non sfugge a nessuno però come tali parametri lascino ampia discrezionalità al Giudice che, di fatto, sarà libero di determinare, praticamente a proprio piacimento, l’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato. Una certezza in meno nel nostro ordinamento e, almeno per il momento, l’affacciarsi dell’ ennesimo, grande, punto di domanda. Una consolazione amara: tale punto di domanda non rimarrà solo, gli faranno buona compagnia quelli relativi alle nuove causali del contratto di lavoro a tempo determinato ed al relativo regime transitorio.