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Consulenti, per Nafop assurda la sospensione degli indipendenti

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Con l’avvio ufficiale, il primo dicembre, dell’Albo unico dei consulenti indipendenti gestito da Ocf, il problema delle domande di iscrizione dei professionisti indipendenti ancora inevase è scoppiato. Un’interpretazione della norma di istituzione dell’Albo crea infatti una situazione paradossale. Consulenti operanti da decenni che hanno presentato la domanda di adesione nei tempi previsti (prima dell’avvio) devono sospendere la loro attività in attesa dell’approvazione della domanda.

“Una sospensione dell’attività sino a conclusione dell’esame delle domande è inaccettabile e inattuabile”

è il commento dell’Associazione dei consulenti finanziari indipendenti Nafop contenuto in una lettera del Consiglio direttivo. Prosegue il testo:

“Malgrado gli sforzi, la disponibilità e l’impegno reale del personale dell’Ocf preposto alla valutazione delle domande, risulta che ad oggi la maggior parte di queste siano inevase e pertanto colleghi che hanno richiesto l’iscrizione nei tempi previsti si trovino in una situazione di incertezza che certamente non dipende né dalla loro volontà, né da alcuna loro carenza obiettiva.  L’incertezza deriva dal fatto che viene accreditata come certa un’interpretazione tutt’altro che ragionevole: ossia che tali soggetti, in attesa dell’evasione della loro richiesta, debbano sospendere l’attività.  Da oltre dieci anni questi colleghi sono autorizzati dalla legge a proseguire l’attività senza alcuna interruzione e appare paradossale attribuire adesso al Legislatore l’intenzione di costringerli ad una sospensione proprio oggi, ad Albo creato e a domanda inoltrata nei tempi dovuti. Risulta evidente che l’articolo 10, comma 5, del decreto 129 del 3 agosto 2017, ha lo scopo di rendere possibile la continuità dell’attività per tutti coloro che, avendone i requisiti, avessero presentato domanda anticipatamente all’entrata in vigore dell’Albo stesso. D’altra parte, la tempistica data agli aspiranti iscritti è stata estremamente ridotta: le istruzioni per la domanda sono state rese disponibili solo ai primi di luglio, alla vigilia delle ferie estive; la documentazione richiesta e da valutare è notevole; la data formale di avvio dell’operatività dell’Albo è risultata di fatto fissata addirittura prima dello scadere dei 180 giorni stabiliti dal vigente Regolamento per l’evasione delle domande presentate”.

Il problema è grave in quanto non tocca solo il consulente ma tocca anche i suoi clienti, ossia i risparmiatori

” che si troverebbero improvvisamente senza supporto, per di più in momenti di forte incertezza e turbolenza sui mercati!  Il consulente non dovrebbe più rispettare i propri impegni contrattuali? Avendo sottoscritto un contratto di consulenza, egli ha assunto precise responsabilità nei confronti del cliente, tra le quali in particolare emerge il monitoraggio della persistente adeguatezza degli strumenti finanziari. Chi risponderebbe per eventuali richieste di danni? E chi risponderebbe di possibili danni all’attività imprenditoriale del consulente, legittimamente stabilita da oltre dieci anni?”.

L’Associazione presieduta da Cesare Armellini indica poi un’interpretazione alternativa che permetterebbe il normale esercizio dell’attività professionale a tutti coloro che:

  • esercitassero l’attività alla data del 31/10/2007;
  • l’abbiano esercitata per almeno due anni negli ultimi tre;
  • rispondano ai requisiti di onorabilità e indipendenza;
  • dispongano di una polizza rc professionale con i contenuti previsti dalla legge e dai regolamenti;
  • abbiano inoltrato regolare domanda all’Ocf entro il termine previsto del 30/11/2018

ed esorta l’Ocf, ringraziandolo per l’attività svolta in questi mesi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob 

“a mettere in atto ogni iniziativa utile a risolvere una situazione dannosa per i risparmiatori e per i consulenti”.