Economia

Riscatto laurea aperto a tutti: governo elimina il tetto 45 anni

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Il Governo allarga le maglie per il riscatto della laurea agevolato. La Lega, con un emendamento al decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100 presentato nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera, punta a cancellare il tetto dei 45 anni, previsto dal provvedimento. Consentendo a chiunque di usufruire della norma e poter quindi aumentare il monte contributivo ai fini della pensione.

Per ora, comunque, solo gli under 45, senza pensione e iscritti all’assicurazione generale obbligatoria potranno riscattare la laurea con un onere agevolato. Possono riscattare gli anni a partire dal 1996.

A questo proposito, la circolare n. 36 del 05-03-2019 dell’Inps chiarisce che:

  • l’onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e dei commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • l’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente agli stessi periodi;
  • il contributo si rivaluta secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Come aumentare monte contributivo a fine pensionistici

Va sottolineato che nel calcolo del riscatto si parte dal novembre del primo anno di immatricolazione e si va avanti solo del numero di anni della durata legale del corso (non contano gli anni fuori corso).

Come riporta il Sole 24 Ore:

“Il costo del riscatto agevolato è calcolato con le modalità oggi previste per quello laurea per gli inoccupati: moltiplicando l’aliquota Ivs vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.710 euro nel 2018 e incrementato dell’1,1% nel 2019, per una spesa di 5.240 euro circa per ogni anno riscattato.

Si tratta di “un metodo meno costoso di quello tradizionale per i periodi contributivi”, che “prende invece come riferimento non una base forfettaria ma l’ultima retribuzione imponibile del lavoratore prima della richiesta per applicare la percentuale del 33 per cento”.