* Fabrizio Tedeschi e´ editorialista di Panorama Economy. Consulente di grandi banche e gruppi finanziari, per otto anni e´ stato responsabile della Divisione Intermediari della Consob a Milano.
Ormai la strada è tracciata e sicura: si emette un prestito
obbligazionario attraverso una società lussemburghese e lo si colloca in
Italia con la collaudata formula del «riservato» a investitori
istituzionali e non ai privati. Con il ricavato dell’operazione si
procede a estinguere o ridurre il debito nei confronti del sistema
bancario; alla scadenza del prestito ci si presenta al mercato e si
prospettano due soluzioni: un bel default (cioè l’incapacità di far
fronte alle proprie obbligazioni) oppure un allungamento dei termini con
un sostanzioso aumento del tasso d’interesse e, per i più bravi, anche
un premio pudicamente chiamato consent fee, pericolosamente vicino alla
compravendita del voto.
Con queste operazioni si prendono due piccioni
con una fava: il sistema bancario rientra, per quanto possibile, delle
sue esposizioni nei confronti di aziende in difficoltà e l’imprenditore
scarica di fatto una buona parte del rischio sui soggetti deboli del
sistema (gli obbligazionisti), che hanno pochi strumenti per difendersi. È vero che possono votare contro l’allungamento del prestito
nell’apposita assemblea, ma questo sarebbe quasi un suicidio e, di
fatto, le maggioranze assembleari sono controllate dalle banche.
Siamo,
quindi, riusciti a inventare una vera e propria class action alla
rovescia, dove la decisione di una minoranza degli investitori (spesso
vicini all’emittente) si applica a tutti i possessori di titoli di
quella sfortunata categoria.
Dopo Italtractor, autentico battistrada in merito, è ora la volta del
gruppo Fantuzzi. Ma con un’aggravante: fino a poco tempo fa il patron
assicurava, anche con colorite interviste televisive, che il bond
sarebbe stato rimborsato senza alcun problema. Al contrario
quell’informazione o, meglio, affermazione non ha avuto seguito nei
fatti.
Considerato che i titoli del gruppo non sono quotati, quelle
affermazioni non sono sufficienti ad avviare procedure sanzionatorie, ma
i possessori di obbligazioni che avessero deciso di acquistarle o
venderle in base a quelle dichiarazioni, e ne avessero subito un danno,
dovrebbero a buon diritto essere risarciti. E, in caso di futura
quotazione del gruppo, tenere a mente il passato.
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