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I trust stranieri e l’evasione fiscale: c’è confusione

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di Paolo Ludovici, fondatore dello studio L&P – Ludovici Piccone & Partners

 

Il disegno di legge finanziaria per il 2020 pesa pesantemente sulle entrate derivanti dalle misure antievasione fiscale. In questo contesto i trust stranieri sono stati inseriti nell’obiettivo in quanto considerati strumenti di agevolazione dell’evasione fiscale.

Fiduciari disattesi

Nei rapporti con i trust stranieri, si dovrebbe prima di tutto determinare se essi debbano essere o meno trascurati a fini fiscali. Nel corso dei programmi di divulgazione volontaria, la maggior parte dei trust stranieri costituiti da persone residenti in Italia sono stati considerati come trust disattesi, consentendo così ai coloni di beneficiare della divulgazione volontaria.
Un approccio simile è spesso adottato anche nelle verifiche fiscali, durante le quali il tradizionale sospetto nei confronti dei trust tende a prevalere su una valutazione oggettiva dei fatti e delle circostanze.

I trust trasparenti

Nei casi in cui i trust stranieri non sono trascurati, si dovrebbe poi determinare se sono trasparenti o opachi. Se i beneficiari sono identificati e hanno diritto a ricevere su base annua le distribuzioni del reddito generato da un trust, tale trust è considerato trasparente e il reddito generato dal patrimonio del trust è imputato direttamente ai beneficiari residenti in Italia.
Fanno eccezione i trust trasparenti, in quanto nella maggior parte dei casi i severi requisiti previsti dalla legge non sono soddisfatti.

Fiduciari opachi

Se un trust non viene trascurato e non è trasparente, è considerato opaco ai fini fiscali. Il reddito generato dal trust opaco non viene imputato né ai costituenti né ai beneficiari e non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale italiana se il trust non è residente in Italia e i beni sono beni del situs non italiani.
Le distribuzioni di trust esteri opachi non sono imponibili per i beneficiari sulla base di una certa interpretazione delle leggi applicabili che è stata condivisa dalle autorità fiscali in una serie di sentenze che purtroppo non sono mai state pubblicate ufficialmente.

 

Le nuove regole

Infatti, i redditi provenienti da trust stranieri diversi dai trust disconosciuti sono esenti da qualsiasi imposta italiana qualora il patrimonio non sia italiano e i beneficiari non abbiano il diritto di rivendicare annualmente la distribuzione di tali redditi.
A tal fine, il progetto di legge finanziaria stabilisce che qualsiasi distribuzione sarà tassata a livello dei beneficiari italiani, nella misura in cui ciò sia possibile:

  1. la distribuzione è costituita dal reddito generato dal trust. Ciò implica che le distribuzioni dal capitale non sono imponibili, secondo l’attuale interpretazione prevalente delle leggi vigenti; e
  2. a livello del trust tale reddito è soggetto ad un onere fiscale che è inferiore alla metà dell’onere che un trust residente in Italia avrebbe sostenuto.
    A tale riguardo, un’analisi dettagliata dovrebbe essere effettuata in quanto alcuni redditi sono soggetti ad un’aliquota fiscale del 26% (la maggior parte dei redditi finanziari), altri redditi sono esenti (ad esempio, plusvalenze su immobili detenuti per almeno cinque anni o dalla cessione di opere d’arte se sono soddisfatte determinate condizioni) e il resto è soggetto all’aliquota ordinaria del 24%.

Pochi commenti pratici

  1. Se il trust o i beneficiari non sono in grado di dimostrare se la distribuzione è effettuata a partire dal reddito o dal capitale, l’intero importo distribuito è imponibile.
    I beneficiari dovrebbero affidarsi in larga misura alle certificazioni rilasciate dal fiduciario, ma le verifiche contabili potrebbero essere difficili se i fiduciari decidono di non collaborare;
  2. il reddito è tassabile come reddito da capitale ad aliquote progressive fino al 43% più i supplementi locali (circa il 2%);

iii. se il reddito è tassato a livello del trust (anche se per meno della metà delle imposte virtuali italiane sullo stesso reddito), dovrebbe essere concesso un probabile credito ai beneficiari imponibili per le imposte pagate dal trust;

  1. in alcuni casi, il reddito del trust può essere soggetto a imposte estere a livello del trust stesso o dei beneficiari. Per determinare l’adeguato livello di onere fiscale si dovrebbe ragionevolmente fare riferimento a tutte le imposte pagate su tali redditi indipendentemente dal fatto che siano dovute dal trust o da altre persone;
  2. non sono previste norme specifiche in relazione agli obblighi di comunicazione (“monitoraggio fiscale”) dei beneficiari.
    Attualmente, l’opinione prevalente è che i beneficiari di trust discrezionali e irrevocabili non sono soggetti all’obbligo di segnalazione, a meno che non si tratti di distribuzioni che effettivamente ricevono, ma il cambiamento di legge potrebbe essere utilizzato per interpretare una conclusione diversa.

Incertezza supplementare: entrata in vigore

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con l’approvazione del progetto di legge finanziaria da parte del Parlamento e, poiché non sono stati espressamente determinati effetti retroattivi, interesseranno solo le distribuzioni future.
Tuttavia, nelle note esplicative del progetto di legge finanziaria si afferma che la nuova legge mira a superare le questioni interpretative e operative. Questo sembra aprire una discussione sull’opportunità che la nuova disposizione di legge modifichi effettivamente il sistema attuale o sia solo un chiarimento su qualcosa che è già presente nella legge attuale. In conclusione, i trust stranieri sono sotto attacco e in una certa misura ciò è ragionevole.

Tuttavia, il trust non è solo il nome di uno strumento giuridico, ma anche un valore che dovrebbe regolare il rapporto tra i contribuenti e le autorità fiscali e questo valore dovrebbe essere difeso con la stessa forza.