Gli elementi accidentali di un contratto sono clausole accessorie che le parti sono libere di inserire o meno in un contratto, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, per adattarne gli effetti concreti alle loro esigenze particolari. Si tratta, quindi, di elementi che possono mancare: una volta inseriti si è però obbligati a tenerne conto.
Essi si distinguono dagli elementi naturali, cioè connaturati per legge con un certo tipo di contratto. Questi ultimi, poiché sono previsti dalla legge, non devono essere richiamati dalle parti, che tuttavia possono accordarsi per escluderli.
E’ sicuramente un elemento naturale del contratto di compravendita la garanzia per evizione, cioè quella che il venditore deve dare al compratore, che la cosa venduta è esente da vizi ed evizione. Le parti che stipulano un contratto di compravendita non devono richiamare tale garanzia in quanto elemento naturale del contratto; possono al contrario dichiarare nel contratto stesso di escluderla.
Riguardo agli elementi accidentali del contratto il diritto ne prevede tre: la condizione, il termine e il modo.
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipendono gli effetti giuridici di un contratto o di alcune parti di un contratto; ciò quanto si deduce dall’articolo 1353 del codice civile. Essa può essere sospensiva quando l’efficacia iniziale del contratto è subordinata al verificarsi della condizione, o risolutiva quando invece il contratto cessa di produrre i suoi effetti al suo verificarsi. La condizione deve essere inoltre possibile e lecita: la possibilità deve essere fisica o giuridica, mentre la liceità riguarda l’osservanza alle norme imperative, all’ordine o al buon costume; in caso contrario, cioè di impossibilità o di illiceità della condizione, si producono conseguenze negative: allora, se trattasi di impossibilità occorre distinguere se si è in presenza di condizione sospensiva o risolutiva e nel primo caso si produce la nullità del contratto, nel secondo invece la condizione si considera non apposta e il contratto rimane comunque efficace; in caso di illiceità senza dubbio il contratto è nullo.
Il termine è un momento futuro e certo dal quale o fino al quale si producono gli effetti di un contratto. Esso può essere iniziale quando gli effetti del contratto iniziano a prodursi da un certo momento, oppure finale, quando gli effetti del contratto cessano di prodursi in un certo momento.
Il termine si distingue quindi dalla condizione per la certezza del verificarsi dell’evento futuro: infatti, mentre la condizione rende gli effetti giuridici di un contratto insicuri o instabili, nel senso che non si sa se si produrranno o verranno cancellati, con il termine questi effetti sono semplicemente rinviati o limitati nel tempo.
Il modo o onere è una prestazione che viene imposta al beneficiario di un contratto a titolo gratuito e che limita l’attribuzione patrimoniale a suo favore. Trattasi cioè di una clausola accessoria che la legge consente di inserire nei contratti che hanno come causa lo spirito di liberalità.
Esso è un vero e proprio obbligo e non va confuso con la condizione.
Difatti, a differenza della condizione sospensiva, il modo obbliga ma non sospende gli effetti del contratto: se ad un contratto a titolo gratuito viene apposto un modo, il contratto è subito efficace ma, se l’onerato non vi provvede spontaneamente, qualsiasi interessato può rivolgersi al giudice per ottenere l’adempimento del modo. Inoltre si differenzia anche dalla condizione risolutiva, perché di regola l’onere obbliga ma non risolve gli effetti del contratto: infatti, la risoluzione di un contratto a causa dell’inadempimento di un onere, può essere chiesta solo se è stata espressamente prevista nello stesso contratto. Così statuisce il nostro codice civile, in tema di donazione modale, all’articolo 793 nel libro II delle successioni.
di Rosa Rutigliano