Finita negli ultimi giorni sotto i riflettori dell’OCSE, che ha suggerito al governo italiano un ridimensionamento, la pensione di reversibilità, ovvero il trattamento pensionistico che spetta, in caso di morte, ai parenti superstiti subisce alla fonte delle limitazioni.
In generale, infatti, l’assegno del defunto non non spetta quasi mai nella sua totalità ai beneficiari, ma viene elargito in una percentuale che dipende dalla composizione familiare e dai redditi.
Prima di vedere come effettuare il calcolo, e verificare l’ammontare dell’assegno, passiamo in rassegna i beneficiari del trattamento pensionistico.
Pensione di reversibilità: che cosa è, a chi spetta
Si tratta di un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato , pari ad una quota percentuale della pensione del defunto .
Non solo il coniuge della persona scomparsa ha diritto a ricevere da parte dello Stato di una pensione di reversibilità. Hanno diritto a ricevere l’assegno anche il coniuge separato, i figli minorenni alla data della morte, i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della scomparsa.
Ecco l’elenco completo dei beneficiari:
1- Coniugi
In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio
L’assegno è concesso anche a:
- Il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
2- Figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
3- Nipoti
- purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa , anche se non formalmente affidati allo stesso.
4 – Genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
- con almeno 65 anni di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta al momento del decesso.
5 – Fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
- inabili al lavoro;
- a carico del lavoratore defunto. La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.
Pensione di reversibilità: i tagli
La pensione di reversibilità, come abbiamo visto, non spetta, se non in rari casi, nella sua totalità, ma ripartita secondo alcune percentuali:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80% coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Mentre, nel caso i beneficiari siano molteplici, la percentuale cambia seguendo questo schema:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette fratelli o sorelle: 100%.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti, nel caso in cui il beneficiario superstite abbia altre fonti di reddito, subisce dei tagli in base a quanto dichiarato. Le decurtazioni seguono queste percentuali:
- 25% se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo annuale di pensione (20.087,73 euro);
- 40% se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo (26.783,64 euro);
- 50% se supera di 5 volte l’importo del trattamento minimo (33.479,55 euro).