Nuova stretta del Governo sui no vax. Per far fronte alla crescita record di contagi di Covid 19 (ieri quasi 98 mila in 24 ore), il Consiglio dei ministri nella serata di mercoledì 29 dicembre ha esteso il Super Green Pass (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione) a tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli locali (bus, metropolitana….), ad alberghi, terme, ristoranti all’aperto, fiere e impianti sci.
Cambiano inoltre le regole sulla quarantena, che viene azzerata per i vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster. Non è passato però il fronte di chi chiedeva di estendere l’obbligo del Super Green pass a tutte le categorie di lavoratori, nonostante la sponda delle Regioni. C’è intesa infine per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2.
Vediamo nel dettaglio le nuove regole:
Super Green Pass: dove è necessario
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere
- centri congressi
- servizi di ristorazione all’aperto
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
- Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantena
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale (in caso di contatto con positivo) non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopra descritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Per le persone non vaccinate continueranno invece a essere applicate le attuali regole (quarantena di 10 giorni).
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.