Possibile proroga in arrivo per il Superbonus al 110%. Il governo Draghi apre alla possibilità di dare più tempo per chi effettua lavori nelle villette unifamiliari per poter fruire della maxi detrazione.
In particolare si studia la proroga del termine del 30 giugno per effettuare il 30% dei lavori nelle villette unifamiliari, condizione necessaria per poter usufruire del Superbonus 1110% fino a fine anno. Ad annunciare l’apertura alla possibilità di un rinvio è stato il sottosegretario all’Economia Federico Freni rispondendo ad un’interrogazione in Commissione Finanze della Camera.
Il sottosegretario in particolare ha reso noto che “l’Amministrazione finanziaria e gli altri dicasteri interessati stanno valutando una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione”.
Questo significa che la scadenza del Superbonus, per tutti gli interventi sulle unifamiliari, sarebbe il 31 dicembre 2022. Al momento, invece, solo chi ha completato il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022 può ottenere il Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per chi non è in grado di rispettare questa condizione, la scadenza è fissata al 30 giugno 2022.
Superbonus 110%: cos’è
Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). La legge di bilancio 2021 ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023).
Gli interventi che permettono di fruire della maxi detrazione sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- interventi antisismici.
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono assicurare, nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa effettuata nell’anno 2022. È prevista, inoltre, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.