Novità per le partite IVA. Dopo il via libera da parte dell’Ue, dal primo luglio la fattura elettronica in Italia si appresta a diventare obbligatoria anche per le partite Iva in regime forfettario. La decisione rientra nel pacchetto di misure approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 13 aprile, nell’ambito di un decreto legge finalizzato all’attuazione di 45 obiettivi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) previsti per metà 2022
Restano escluse dall’obbligo fino al 2024 le micro partite Iva con ricavi o compensi fino a 25mila euro. Si tratta di circa 800 mila contribuenti Iva tra ditte, autonomi e professionisti che per altri due anni potranno utilizzare il regime forfettario con la fattura solo “cartacea”.
L’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 2022 fa parte di un pacchetto di misure per contrastare la lotta all’evasione in materia di IVA.
Sanzioni e moratorie
In base a quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto, c’è un periodo transitorio con una parziale moratoria delle sanzioni. Viene previsto, infatti, che dal momento in cui scatta l’obbligo e fino al 30 settembre l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati è consentita entro il mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata.
Di solito, il termine entro cui va emessa fattura è di 12 giorni, ma in questo periodo transitorio viene temporaneamente allungato fino al mese successivo, senza l’applicazione delle sanzioni, che in caso di emissione tardiva va dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati.
Come stabilito dal decreto PNRR infatti: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione».
Che cosa è la fattura elettronica
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Per emetterla, si usa un software apposito a pagamento e acquistabili oppure ci si può affidare al software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.