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Assicurazioni: Anticoncorrenza, via a risarcimenti

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La Corte di Cassazione stabilisce le condizioni per la tutela dei consumatori nei confronti dei cartelli tra compagnie assicurative.
La Suprema Corte, con sentenza n. 2305 del 2 febbraio 2007, ha espresso due principi di diritto puntualizzando che il giudice deve valutare comunque gli elementi di prova offerti dall’assicuratore, anche dopo l’accertamento e la sanzione decisa dall’Antitrust, evitando di procedere troppo sulla via delle presunzioni. Inoltre, per quel che riguarda i termini di proponibilità, l’azione per il risarcimento del danno da patto anticoncorrenziale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il presunto danneggiato ha avuto conoscenza della lesione.
La Corte si è pronunciata su un caso relativo sull’Rc auto accertato sanzionato dal Garante nell’anno 2000.
Una compagnia assicurativa era stata convenuta in giudizio da un’assicurata che chiedeva il riconoscimento del danno subito in seguito alla verifica dell’intesa anticoncorrenziale. La Corte d’Appello aveva dato ragione alla parte attrice condannando l’impresa assicuratrice a pagare il 20% del premio versato, avendo accertato l’esistenza dell’accordo illecito e della stipula di un contratto di assicurazione con una delle imprese interessate. Il danno poi veniva quantificato nella differenza tra la somma versata per la polizza e il prezzo esente dalle alterazioni derivanti dall’intesa.
La Cassazione ricostruisce attentamente le conclusioni raggiunte in materia dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, riconoscendo al consumatore la legittimazione ad agire in conseguenza dell’intervento del Garante della concorrenza.
Il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce praticamente il compimento stesso dell’intesa anticompetitiva tra imprenditori, “la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante”.
Per quel che concerne il danno, invece, la Cassazione nota che la prova è ammessa secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, poiché si tratta di una perdita di chance, cioè della possibilità di ottenere migliori condizioni di polizza nel caso in cui il mercato non fosse stato “drogato” dalla condotta anticoncorrenziale.
La Corte ammette che in ogni caso deve essere garantito all’assicuratore il diritto di provare contro le presunzioni e contro la sequenza di probabilità posta alla base del ragionamento. La compagnia deve cioè potere dimostrare l’eventuale insorgere di fatti diversi che da soli sono stati idonei a procurare il danno o si sono accompagnati all’intesa illecita. L’assicurato, d’altro canto, dovrà allegare la polizza assicurativa contratta e l’accertamento in sede amministrativa dell’intesa illecita. Dopo l’accertamento dell’esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere alla liquidazione, fissando l’importo in percentuale del premio pagato al netto di imposte ed oneri vari.
Per quanto riguarda la prescrizione, la sentenza dice che la segretezza costituisce un elemento costitutivo dell’accordo tra imprese, tanto che il consumatore, posto nell’ultimo anello del mercato, ne rimane esposto a sua insaputa “finchè attraverso proprie indagini e/o idonea pubblicizzazione di stampa e mezzi di comunicazione non ne venga reso edotto”. Per tale conoscenza non è neppure necessario che ci sia stato un pronunciamento dell’Antitrust, dato che potrebbe essere lo stesso giudice ordinario ad arrivare alla conclusione.
“Insomma — conclude la sentenza- la lungolatenza del danno, ovvero lo scollamento temporale tra il momento dell’inflizione del danno e il momento della sua percezione da parte del danneggiato, fa sì che il titolare del diritto possa dirsi in stato di inerzia, rispetto all’esercizio del diritto risarcitorio solo nel momento in cui sia adeguatamente edotto delle circostanze di questo particolare fenomeno di illecito prospettato dalla legge n. 287 del 1990”.

di Rosa Rutigliano