Diventerà operativa dal prossimo primo luglio, l’estensione della fattura elettronica anche per i forfettari. Lo stabilisce il decreto Pnrr 2 (dl 36/2022), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 aprile.
Dall’obbligo sono stati esclusi fino al 31 dicembre 2023 i contribuenti con ricavi/compensi che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a 25mila euro. Per questi soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà infatti a partire dal 1° gennaio 2024.La misura fa parte della lista di provvedimenti presi dal Governo italiano in ottica di lotta all’evasione fiscale.
Fattura elettronica: che cosa cambia
Le Partite Iva interessate al nuovo provvedimento dovranno da ora in poi inviare le fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Questa vale anche per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma che comprende anche i dati delle operazioni transfrontaliere.
Come spiegato dall’articolo 18 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, “a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. E ancora: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà non solo per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) ma anche per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.
Esclusi anche i piccoli produttori agricoli
In base alla nuova legge, dal 1° luglio 2022 le uniche categorie che restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica solo gli operatori definiti come “piccoli produttori agricoli” (art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano già esonerati dall’emissione di fattura anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.