Economia

Criptovalute, Bankitalia: occhio ai prodotti senza diritto di rimborso

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Bankitalia mette nuovamente in guardia sugli investimenti in criptovalute. In una Comunicazione sulle tecnologie decentralizzate denominate Dlt (Distributed ledger technologies), Via Nazionale avverte sull’operatività in “alcune cripto-attività completamente prive di valore intrinseco, che non sono assistite da alcun diritto di rimborso e che, in via generale, non possono essere considerate idonee a svolgere una funzione di pagamento o di investimento in virtù della loro natura altamente rischiosa”.

Secondo l’istituto guidato da Ignazio Visco, le cripto-attività sono “strumenti altamente rischiosi e speculativi e non sono adatte per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o scambio”.

I rischi delle criptovalute secondo Banca d’Italia

Le cripto-attività possono generare rischi di vario genere scrive Bankitalia per cui una rapida e ampia diffusione di questi strumenti potrebbe compromettere la stabilità del sistema finanziario a causa dell’interdipendenza dei soggetti che vi partecipano, regolamentati e non, nonché della mancanza di controlli e strumenti che possono limitare gli effetti di eventi sfavorevoli. Il mondo delle cripto-attività è infatti ancora largamente deregolamentato. Sono in corso a livello internazionale ed europeo i lavori per disegnare un nuovo insieme di regole e di controlli per questi prodotti e per i relativi “ecosistemi”, ma la loro entrata a regime richiederà ancora tempo.

“Le cripto-attività non sono attualmente soggette alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento e sono sprovviste di specifiche protezioni”. Di conseguenza “i servizi aventi a oggetto cripto-attività non sono soggetti a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza” ed è per questo “necessario” che i clienti “siano consapevoli del rischio di perdita anche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione”.

La Banca d’Italia – spiega la nota – è interessata a tali tematiche nell’esercizio di sue molteplici funzioni: di controllo prudenziale sugli intermediari vigilati; di sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; di salvaguardia della stabilità monetaria e finanziaria; di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; di tutela della clientela”. La Comunicazione è rivolta agli intermediari vigilati, ai soggetti sorvegliati e a quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, con l’obiettivo di richiamare le opportunità e i rischi connessi con l’uso delle citate tecnologie nella finanza e con l’operatività in cripto-attività, evidenziando alcuni profili rilevanti per il loro presidio.

Bankitalia contro le cripto

Non è la prima volta che Bankitalia mette in guarda dall’uso delle criptovalute. Già nel 2015, l’istituto aveva avuto modo di precisare come le “c.d. valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple”.

Scrive ancora Via Nazionale: “Create da soggetti privati che operano sul web, le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le valute virtuali differiscono dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto. Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle”.

In epoca più recente, sempre Bankitalia insieme alla Consob ha messo in guardia specie i piccoli risparmiatori contro i rischi connessi alle criptovalute. Mancando allo stato attuale un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività, ricordano Consob e Bankitalia, presenta rischi di diversa natura, tra cui la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi, la volatilità delle quotazioni, la complessità delle tecnologie sottostanti, l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate.

Da non sottovalutare poi il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici.

Inoltre, al momento, sottolineano le autorità italiane, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela; segnatamente dette attività non sono soggette a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.